Adempimenti

L’utile 2017 con le regole del vecchio regime

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di Redazione Norme e tributi

Sì al regime transitorio sulla distribuzione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepite da persone fisiche non imprenditori per le delibere adottate entro dicembre 2017, anche se le somme ai soci sono state distribuite nel 2018, ossia l’anno in cui sono scattate le nuove regole. Quindi in questo caso si applica il regime di tassazione precedente. È quanto emerge dalla risoluzione 56/E/2019 .

Secondo l’Agenzia, infatti, «considerata la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale, si ritiene, pertanto, che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente» che «differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili».

Per consentire la corretta applicazione del regime transitoriuo, la risoluzione 56/E sottolinea che la società emittente debba tenere « separata evidenza delle riserve di utili prodotti» e poi li indichi separatamente nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali.

Pertanto, «nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione».

Agenzia delle Entrate, risoluzione 56/E del 6 giugno 2019

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