La casa fa il pieno di incentivi anche nel 2018
Via libera alla proroga per il 2018 delle detrazioni Irpef del 50% sul recupero del patrimonio edilizio e sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici, con l’introduzione però di una nuova comunicazione all’Enea. Sono queste alcune delle novità che riguardano il settore edile, previste dalla legge di Stabilità 2018 , che ha anche introdotto una nuova detrazione Irpef del 36% per la realizzazione e la manutenzione di giardini e ha previsto una nuova detrazione Irpef e Ires dell’80% (da ripartire in 10 anni, su una spesa massima di 136.000 euro da moltiplicare per le unità dell’edificio) per le spese, sostenute dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, relative a tutti gli «interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3» (Opcm 20 marzo 2003, n. 3274), «finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico”, con riduzione di 1 classe di rischio (definita dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58) e “alla riqualificazione energetica» (elevata all’85%, se la riduzione è di 2 classi) (articolo 16, comma 2-quater.1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
Relativamente al risparmio energetico “qualificato”, invece, la legge di Stabilità 2018 non ha prorogato al 31 dicembre 2018 tutte le detrazioni Irpef e Ires del 65% (55% dal primo gennaio 2007 al 5 giugno 2013), in quanto ha ridotto al 50% il bonus per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di «finestre comprensive di infissi» (quindi, ora il limite massimo di spesa agevolabile è di 120.000 euro e di detrazione è di 60.000 euro, articolo 1, comma 345, legge 27 dicembre 2006, n. 296), di «impianti di climatizzazione invernale» con «generatori di calore alimentati da biomasse combustibili» (spesa massima di 60.000 euro e detrazione di 30.000 euro, articolo 14, comma 2-bis, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) e di «schermature solari» (spesa massima di 120.000 euro e detrazione di 60.000 euro, articolo 14, comma 2, lettera b, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
È stata ridotta dal 65% al 50% anche la detrazione Irpef e Ires per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (spesa massima di 60.000 euro e detrazione di 30.000 euro, articolo 1, comma 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296). Questa detrazione Irpef e Ires del 50%, comunque, sarà possibile nel 2018 solo se l’impianto avrà un’efficienza di prodotto almeno di classe A, come previsto dal regolamento della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013.
Attenzione, però, che tutte queste riduzioni dal 65% al 50% non faranno traslocare questi interventi in quelli del risparmio energetico non qualificato dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, quindi, continueranno a valere tutti i consueti adempimenti previsti per l’eco-bonus qualificato (bonifico parlante con la legge 296/2006 e comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori). Se non saranno rispettati i suddetti requisiti “qualificati”, comunque, molti di questi interventi (ad esempio, gli impianti di climatizzazione invernale o gli infissi, a determinate condizioni) potranno beneficiare della detrazione (solo Irpef e non Ires) del 50% dell’articolo 16-bis del Tuir, che però ha regole differenti (ad esempio, non spetta alle società di capitali o per i capannoni delle ss, snc e sas e i limiti di spesa di 96.000 euro potrebbero essere già stati utilizzati completamente per parte dello stesso intervento).
Per il 2018, poi, è stata introdotta una nuova detrazione Irpef e Ires del 65%, con un limite di detrazione di 30.000 euro (spesa massima di 46.153,84 euro) per la sostituzione di «impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione» (con efficienza di prodotto almeno di classe A, prevista dal regolamento della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, per l’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti, di classi V (termostato d’ambiente modulante), VI (centralina di termoregolazione e sensore ambientale) o VIII (controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi), come riportati nella comunicazione della Commissione Ue 2014/C 207/02.
Questa stessa detrazione Irpef e Ires del 65% (con un limite di detrazione di 30.000 euro) spetterà anche per la sostituzione di «impianti di climatizzazione invernale» con «impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro» ovvero per l’acquisto e la «posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione», senza alcuna sostituzione di vecchi impianti (articolo 14, commi 1 e 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
Solo per il 2018, infine, è stata introdotta una nuova detrazione del 65%, con un limite «massimo della detrazione di 100.000 euro», per la «sostituzione di impianti esistenti» con «l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori», che conducano a «un risparmio di energia primaria (PES)» (allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011) di almeno il 20% (articolo 14, comma 2, lettera b-bis, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).