Controlli e liti

La cessione del credito determina l’opponibilità

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di Massimo Romeo

È dalla cessione del credito, notificata dal contribuente all’ufficio, che si verifica l’effetto della sua opponibilità al debitore. Pertanto qualunque atto idoneo a incidere sulla pretesa creditoria deve, da quel momento, essere indirizzato al nuovo creditore. È il principio che emerge dalla sentenza 4959/21/2017 della Ctr Lombardia .

Il caso portato all’attenzione dei giudici d’appello riguardava l’impugnazione da parte di una banca del diniego di rimborso di un credito Iva opposto dall’ufficio che invocava la compensazione con debiti portati da alcune cartelle di pagamento notificate al soggetto cedente fallito e successivamente alla cancellazione dal Registro delle imprese.

L’appellante (cessionario) ha eccepito che la cessione di credito era stata correttamente notificata all’Agenzia in data anteriore alla cancellazione del cedente dal Registro delle imprese e che pertanto da quel momento qualsiasi atto idoneo a incidere sulla pretesa creditoria avrebbe quindi dovuto essere indirizzato al nuovo creditore.

La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso della società cessionaria condividendo la tesi dell’amministrazione finanziaria secondo cui i debiti oggetto di compensazione avevano natura endofallimentare.

I giudici d’appello preliminarmente cercano di ricostruire cronologicamente le vicende del credito Iva sulla base della visura camerale versata in atti. Dall’esame emergeva che la società cedente il credito era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano in data antecedente rispetto ai debiti per imposte opposti in compensazione dall’erario, acquisendo natura endofallimentare.

La Ctr considera dirimente ai fini della risoluzione della controversia, in riforma della sentenza di primo grado, il fatto pacifico che il curatore fallimentare avesse stipulato con la società (incorporata dall’appellante) un atto di cessione di credito Iva avente ad oggetto l’intero credito che la procedura avrebbe maturato al momento della chiusura del fallimento. Dopo la chiusura dello stesso, il curatore con modello Iva inviato telematicamente aveva chiesto il rimborso dell’eccedenza Iva e successivamente la cessione del credito così determinato era stata notificata al Fisco divenendo così opponibile all’Erario.

Il collegio sottolinea la non retroattività della disciplina dettata dal Dlgs 175/2014 che ha previsto la ultra-attività delle imprese cancellate a fini fiscali, trovando applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2014 e non potendosi applicare al caso in esame.

I giudici d’appello affermano poi il principio di diritto in base al quale dalla cessione del credito, notificata al Fisco, ogni attività o contestazione avente ad oggetto il debito ceduto deve essere portata a conoscenza del creditore cessionario per essergli opponibile. Pertanto il titolo opposto in compensazione non si era formato correttamente e ogni altra questione andava ritenuta assorbita.

Ctr Lombardia, sentenza 4959/21/2017

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