Imposte

La cessione di ramo d’azienda con successiva rivendita a un fondo non è elusiva

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di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

La cessione di ramo d’azienda a favore di due newco, la successiva cessione della relativa partecipazione al fondo d’investimento e la cessione di immobili strumentali al medesimo fondo non è valutata un’operazione abusiva sul piano fiscale. Con la risposta a interpello 469/2019 , l’Agenzia procede a verificare ex ante i profili di abusività di un’operazione di riorganizzazione aziendale realizzata dalla società istante (Alfa).

In breve si ripercorrono le singole operazioni:
•Alfa cede a due newco due rami d’azienda;
•Alfa cede al fondo Beta (fondo d’investimento immobiliare, gestito da Sgr Gamma e di cui Alfa è l’unico quotista) gli immobili strumentali;
•Alfa cede le partecipazioni totalitarie detenute nelle newco al fondo Beta;
•il fondo Delta (fondo d’investimento immobiliare, gestito da Sgr Gamma e di cui Alfa è l’unico quotista) cede al fondo Beta un immobile strumentale.

La complessità del riordino aziendale descritto ed il rischio che possa sfociare sul piano fiscale in una violazione dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), hanno portato l’istante a chiedere chiarimenti ufficiali. Il pericolo maggiore risiede nella possibilità che l’operazione sia priva di sostanza economica e comporti per il contribuente un indebito vantaggio economico.

In particolare, ai fini delle imposte indirette, la cessione di ramo d’azienda è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale. Se il complesso aziendale fosse costituito da una componente immobiliare e una mobiliare, in relazione a detta cessione troverebbe applicazione l’aliquota proporzionale del 9% per la parte di corrispettivo relativa agli immobili e quella del 3% per la parte relativa ai beni mobili. Inoltre, nell’ipotesi in cui nell’azienda fossero presenti immobili, sarebbero dovute le imposte ipotecaria e catastale (rispettivamente nella misura del 2% e dell’1%). Dunque, in linea di principio, scindere la cessione di ramo d’azienda contenente degli immobili in due separate operazioni (cessione dell’attività commerciale da un lato e degli immobili strumentali dall’altro) potrebbe dar luogo ad un risparmio fiscale indebito pari alla differenza tra l’imposta di registro versata sulla cessione di azienda dalla società e quella da versare sull’intero compendio aziendale, comprensivo anche degli asset immobiliare. Lo stesso per le imposte ipotecaria e catastale.
A questo punto sembra dirimente la normativa sugli Oicr. In particolare rileva il divieto circa l’utilizzo del loro patrimonio al fine di perseguire una strategia di tipo imprenditoriale. Sicché la cessione al fondo Beta dell’intero compendio aziendale in luogo di una partecipazione totalitaria di quote avrebbe configurato una violazione del divieto di esercizio dell’attività d’impresa. In altre parole, la società Alfa non avrebbe potuto porre in essere una cessione d’azienda unitaria a favore del fondo Beta che può acquisire solo beni immobili ovvero partecipazioni o quote di società.

Escludendo dunque l’abuso del diritto dell’operazione, le Entrate chiariscono ulteriormente che:
•la cessione degli immobili da Alfa al fondo Beta è soggetta ad Iva se viene esercitata l’opzione all’articolo 10, comma 1, n. 8-ter, del Dpr 633/1972 e l’imposta è corrisposta in reverse charge;
•le cessioni dei due rami d’azienda sono invece considerati «fuori campo Iva», con l’applicazione del registro in misura proporzionale;
•la cessione delle partecipazioni nelle newco al fondo Beta, infine, è esente ai fini Iva.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 469/2019

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