Imposte

La cessione di una lista clienti è soggetta a Iva come prestazione

La risposta a interpello 609: non è vendita di ramo d’azienda. Per la risposta 608, invece, immobili strumentali senza separazione di locazioni imponibili ed esenti

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

La cessione di una «member list» contenente l’anagrafica degli utenti di una piattaforma online non configura la vendita di un ramo aziendale e va trattata come prestazione di servizi ai fini Iva. L’Agenzia conferma anche il divieto di separare l’attività di locazione di immobili strumentali in base al regime d’imponibilità/esenzione, mentre afferma che l’attività di verifica delle piattaforme per il gioco online è esente Iva, in quanto servizio strettamente collegato alla raccolta delle giocate. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di tre risposte fornite ieri dalle Entrate.

La cessione delal «member list»

La risposta a interpello 609/2020 afferma che la cessione di una raccolta d’informazioni (member list) relative a clienti attuali e potenziali di un sito per la vendita online di beni/servizi, non rappresenta una cessione di ramo d’azienda. Si tratta, invece, della vendita di un singolo “asset” ossia di una raccolta d’informazioni assimilabili al know how aziendale suscettibile di tutela, come conferma la giurisprudenza in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Rientrando nell’articolo 3, comma 2, n. 2, Dpr 633/72, la relativa cessione costituisce una prestazione di servizi rilevante Iva, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa se il relativo contratto è redatto in forma di scrittura privata non autenticata. La presa di posizione è importante, vista la recente tendenza (si veda la risposta 546/2020) a dilatare la nozione di ramo aziendale. Nel caso di specie, la qualificazione della «member list» come bene strumentale implica la rilevanza come plusvalenza della relativa cessione. Sotto il profilo reddituale, le Entrate non condividono l’opinione dell’istante secondo cui il bene oggetto di cessione sarebbe posseduto fin dalla costituzione della società con conseguente possibilità di rateizzare la plusvalenza. E ciò, perché la necessità di garantire il continuo aggiornamento dei dati in cui si concretizza il database, non è coerente con il possesso almeno triennale che legittima tale beneficio. L’acquirente della «member list», infine, dovrà provvedere a capitalizzarne il costo d’acquisto e a regolare la deduzione ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Tuir.

La locazione di immobili strumentali

La risposta a interpello 608/2020 nega a una società che gestisce un patrimonio immobiliare la possibilità di separare l’attività di locazione di immobili strumentali esente Iva da quella imponibile. Nonostante che la circolare 19/E/2018 consenta di superare la condizione formale della classificazione delle attività con diversi codici Ateco (preferendo dare rilievo a elementi di natura maggiormente sostanziale), resta però il fatto che, sulla scorta della circolare 22/E/2013, per ciò che concerne il settore immobiliare, valgono le regole dell’articolo 36, comma 3, Dpr 633/72. Pertanto, una volta separate le attività di cessione e locazione di immobili, all’interno di ogni singolo settore (cessione o locazione) è possibile soltanto la separazione fra cessioni o locazioni di immobili abitativi esenti e cessioni o locazioni di «altri fabbricati», ma non è possibile all’interno del singolo sub-settore (altri fabbricati) procedere a ulteriore separazione in funzione del regime fiscale. Nel caso specifico, siccome l’istante realizza locazioni di immobili strumentali sia imponibili sia esenti da imposta, ne deriva che l’imposta sugli acquisti è detraibile in base al pro-rata. Ciò comporta anche la possibilità di dover rettificare la detrazione dell’Iva sugli immobili per i quali non è ancora decorso il decennio di monitoraggio.

Certificazione delle piattaforme di gioco online

Di nicchia ma interessanti le conclusioni della risposta a interpello 605/2020. Secondo le Entrate, i servizi di verifica/certificazione forniti dagli organismi di valutazione (Odv) delle piattaforme di gioco online, rappresentando prestazioni necessarie e imprescindibili per la raccolta delle giocate, sono riconducibili all’esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 6), Dpr 633/72.

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