Controlli e liti

La Cgt Roma annulla la cartella inviata da Pec «non pubblica»

È inesistente la notifica di un atto esattoriale proveniente da un indirizzo Pec non presente nei pubblici registri, in quanto la notifica telematica «deve avvenire con l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi, con il fine di garantire certezza del mittente e del destinatario dell’atto notificando». È questo il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma con la sentenza n. 2314/35/2023 depositata lo scorso 15 marzo (presidente Russo, relatore Bianchini), che tuttavia si pone in contrasto con la recente giurisprudenza della Corte di cassazione (ordinanza n. 6015 del 28 febbraio 2023).

Solo qualche giorno prima la Corte aveva affermato, sulla base di un arresto reso dalle Sezioni unite (18 maggio 2022, n. 15979), che «in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto».

I giudici di legittimità avevano, poi, precisato che «in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».

L’ordinanza n. 6015/2023 fa seguito ad altre due recenti decisioni della Suprema corte (ordinanza n. 982/2023 e ordinanza n. 1702/2023), che, in termini sostanzialmente analoghi, hanno ritenuto valida la notificazione proveniente da un indirizzo inserito nei pubblici registri, ove il destinatario sia stato in grado di «svolgere compiutamente le proprie difese» e che l’eventuale nullità (non ricorrendo, invero, alcuna ipotesi di inesistenza) sarebbe in ogni caso sanata dal raggiungimento dello scopo, ex articolo 156, del Codice di procedura civile.

La questione è ancora dibattuta nella giurisprudenza di merito.

da un lato, vi è un orientamento che continua a ritenere la notifica inesistente (si vedano, tra le più recenti, Cgt di Catanzaro n. 1190/4/2023 del 26 aprile; Cgt di Venezia n. 84/1/2023 del 22 febbraio; Cgt del Lazio n. 6507/17/2022 del 30 dicembre scorso);

dall’altro lato, vi è l’orientamento per cui la notifica è comunque valida quando il destinatario sia stato in grado di difendersi (Cgt di Nuoro n. 80/1/2023 del 14 aprile, che richiama espressamente l’ordinanza n. 6015/2023) oppure quando sia possibile verificare l’indirizzo Pec del mittente (si vedano, tra le altre, Cgt di Reggio Emilia n. 14/1/2023 del 6 febbraio e Cgt della Lombardia n. 5172 del 21 dicembre 2022).

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