Contabilità

La clausola compromissoria statutaria è opponibile al curatore

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di Daniele Stanzione


La clausola compromissoria statutaria è opponibile anche al curatore fallimentare, seppur limitatamente all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità. È il principio recentemente ribadito dal Tribunale di Milano, con la sentenza 2534/2018, in linea con i precedenti dello stesso ufficio giudiziario (si veda in particolare Tribunale di Milano, 15 settembre 2016) nonché della Suprema corte (si veda, per tutte e da ultimo, Cassazione 24715/2015).

Rammenta infatti il Tribunale come «il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità in base all’articolo 146 della legge fallimentare propone al contempo sia l’azione sociale ex articolo 2393 del Codice civile, sia quella dei creditori sociali ex articolo 2394 del Codice civile, e, nelle srl […], quella ex articolo 2476 del Codice civile. Le due azioni si cumulano inscindibilmente, e tuttavia restano ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio.

Da ciò discende che proponendo l’azione sociale di responsabilità, il fallimento non fa altro che esercitare un diritto rinvenuto nel patrimonio della società fallita: subentra nella medesima posizione di questa, identici restando anche l’estensione e i limiti che tale diritto aveva al tempo in cui la società si trovava in bonis. Considerato dunque che laddove il curatore, come nel caso in esame, faccia valere un diritto che già era presente nel patrimonio assoggettato al concorso, egli non riveste la qualità di terzo e rimane assoggettato a ogni eventuale patto che vincolava il fallito. La clausola compromissoria è dunque opponibile al curatore del fallimento […], sia pure limitatamente all’azione sociale di responsabilità».

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