Imposte

La compravendita immobiliare i cui è parte un Geie è soggetta all’aliquota ordinaria

Per la Cassazione la tassazione fissa si applica agli atti con i quali il Gruppo europeo di interesse economico si organizza

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di Angelo Busani

Il contratto di compravendita di cui è parte acquirente un Geie (gruppo europeo di interesse economico) è soggetto alla tassazione ordinaria, in quanto la tassazione in misura fissa si applica agli atti coi quali il Geie si organizza e non agli atti di cui il Geie è parte: lo decide la Cassazione nella ordinanza n. 18107 del 24 giugno 2021.
Il Geie è un istituto di diritto della UE: esso origina infatti da un regolamento UE (le cui norme, trattandosi appunto di un “Regolamento”, sono quindi direttamente applicabili in Italia), vale a dire il Regolamento (CEE) 2137/85 del 25 luglio 1985, poi integrato dalla legislazione interna (la legge 23 luglio 1991 n. 240) cui il Regolamento UE rimanda: con il risultato quindi che la legge italiana disciplina (unitamente al Regolamento UE) i Geie con sede legale in Italia.
Il Geie è un soggetto di diritto (articolo 1, comma 2, Regolamento 2137), che viene istituito per favorire la cooperazione internazionale tra imprese: esso non ha scopo di lucro né si sostituisce ai suoi membri, ma ne agevola l’attività (articolo 1, comma 2, Regolamento 2137). Il Geie è concepito come un rapporto di lunga durata tra le imprese raggruppate, utile a migliorare l’apparato produttivo o distributivo delle imprese partecipanti (specie se medio/piccole, le quali perciò hanno maggiore difficoltà a organizzarsi secondo una dimensione internazionale; e che con il Geie possono comunque conservare la loro individualità e autonomia).

La materia controversa analizzata nell'ordinanza 18107/2021 ruotava attorno all’espressione «atti propri dei gruppi europei di interesse economico» contenuta nell’articolo 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Dpr 131/1986 (il Tur, testo unico dell’imposta di registro) i quali sono sottoposti a tassazione con l’imposta di registro in misura fissa. Si trattava cioè di capire se una compravendita immobiliare di cui fosse parte un Geie rientrasse nel perimetro applicativo di detta norma. La Cassazione ha risposto dunque negativamente perché ha ritenuto che la collocazione della norma in questione, nell’ambito degli atti organizzativi di società ed enti (costituzione, aumento di capitale, modifiche statutarie, fusione, scissione, trasformazione, eccetera), induca a interpretarla nel senso che essa non si applica agli atti nei quali il Geie sia “parte”, come nel caso di una compravendita immobiliare.

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