La concessione dell’area per l’hub vaccinale rientra nell’esenzione Iva
Resta per il soggetto concedente il diritto alla detrazione d'imposta
Esenzione Iva a maglie larghe per i servizi connessi alle vaccinazioni Covid, resta però il diritto alla detrazione. Questo quanto emerge dalla risposta a interpello 548/2021 delle Entrate che fa rientrare nell’alveo delle prestazioni «strettamente connesse» anche la concessione di aree esterne per la campagna vaccinale.
Ancora una volta, infatti, l’Amministrazione finanziaria torna a fornire chiarimenti sull’ambito applicativo della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 453, della legge 178/2020. Una norma questa che, come si è avuto modo di ribadire nei recenti orientamenti di prassi (risposta 541/2021 e principio di diritto 2/2021) in virtù della direttiva Covid deroga temporaneamente al regime ordinario Iva fino al 31 dicembre 2022, attraendo tra le operazioni esenti le prestazioni di servizi «strettamente connesse» alla cessione di vaccini contro il Covid-19, e consente di fare salvo il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti. Un aspetto che permette di non incidere sul pro rata con conseguente neutralità delle prestazioni rese. Più nello specifico, il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia riguarda una società che ha concesso in uso ad un’azienda ospedaliera (Ao) una porzione delle proprie aree espositive per consentire lo svolgimento della campagna di vaccinazione da Covid-19, garantendo altresì l’idoneo allestimento degli spazi e di alcuni servizi accessori. Prestazioni che, a parere dell’istante, dovrebbero essere considerate come «strettamente connesse» alla cessione dei vaccini.
Sul punto, l’Agenzia risponde in maniera positiva al quesito. Ritiene infatti che le prestazioni come declinate nell’accordo con l’azienda ospedaliera (i.e. concessione in uso di aree espositive e di parcheggio; allestimento e preparazione degli spazi secondo le richieste dell’azienda) rispondano alle finalità della direttiva Covid tra cui quella di alleviare sugli Stati membri il costo della vaccinazione.
A ben vedere, infatti, le prestazioni concordate tra il soggetto istante e l’azienda ospedaliera dovrebbero essere inquadrate nell’alveo delle prestazioni di servizi «strettamente connesse» ai vaccini dal momento che senza queste ultime sarebbe difficile per uno Stato membro assicurare a costi sostenibili una capillare e efficace campagna vaccinale. Ed è proprio in questo contesto, quindi, che le prestazioni potranno essere acquistate dall’azienda ospedaliera in esenzione da Iva, senza pregiudizio per il soggetto di istante di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.