La conciliazione giudiziale blocca le misure cautelari sull’avviso
Secondo la Ctr Lazio l’accordo ha un effetto novativo e sostituisce l’accertamento del Fisco
La Ctr Lazio, con la sentenza n. 3048/2019 contenuta nel Massimario, torna sugli effetti prodotti dalla conciliazione giudiziale e conferma, in linea con l’orientamento di legittimità, che il perfezionamento dell’accordo conciliativo produce l’insorgenza di un effetto novativo rispetto alle precedenti ed opposte posizioni soggettive.
In giurisprudenza si è assistito a un contrasto tra due tesi. La prima, affermata dalla Cassazione, che considera la conciliazione come transazione con effetto novativo dell’obbligazione tributaria; la seconda come accordo sull’unica pretesa tributaria quale modalità d'esercizio della funzione pubblica.
La Ctr Lazio, richiamando la sentenza n.4807/2017 della Suprema Corte, ribadisce che la conciliazione giudiziale sortisce un effetto novativo con conseguente sostituzione della originaria, unilaterale e contestata pretesa fiscale, con una nuova pretesa tributaria, certa e concordata. L’accordo conciliativo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute, con conseguente estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
L’avviso di accertamento originariamente emesso dall’Ufficio e impugnato dal contribuente viene travolto dall’atto di conciliazione che reca una nuova e diversa pretesa tributaria.
Quindi, la diversità e la novità della nuova pretesa affondano le proprie radici non nella volontà delle parti, bensì nell’atto conciliativo. Quest’ultimo si sostituisce all'avviso di accertamento e l’effetto sostitutivo si apprezza in modo particolare in materia di ammissibilità delle misure cautelari previste dall’articolo 22 del Dlgs. 472/97. Si tratta, come è noto, del potere dell’ufficio di richiedere al Presidente della Ctp, l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti solidalmente obbligati, nonchè l’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.
Su tale questione è intervenuta la Cassazione proprio con la sentenza n.4807/2017 richiamata dalla Ctr del Lazio nella sentenza in commento. La Cassazione ha chiarito che l’effetto novativo dell’accordo conciliativo, sostituendosi all'originario avviso di accertamento produce l’ulteriore conseguenza di fa venir meno l’atto tipico che legittima, ai sensi dell’articolo 22 del Dlgs 472/97, la richiesta della misura cautelare. È del tutto ininfluente, chiarisce la Corte, che l’istanza cautelare sia proposta prima dell'accordo conciliativo, poiché i presupposti giuridici e fattuali della misura cautelare devono essere valutati, per regola generale valevole anche in ambito tributario, al momento della decisione e non a quello di presentazione dell'istanza cautelare. Ne consegue, conclude la Corte, che la sostituzione dell’accordo di conciliazione giudiziale all’avviso di accertamento originariamente emesso, preclude la concessione delle misure cautelari.
Parimenti priva di rilevanza è la circostanza che il credito erariale derivante dalla conciliazione, sia meritevole di tutela cautelare, anche per effetto della sua estinzione in forma rateale, e priva di garanzie. Tale credito, infatti, è recato da un atto, l’accordo di conciliazione, che non è contemplato nell’articolo 22 del Dlgs n.472/97.
Giuseppe Debenedetto
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di Fabio Giordano, Comitato Tecnico AssoSoftware