Controlli e liti

La confisca si allarga ai patrimoni di parenti, società e consorzi

di Laura Ambrosi

L’applicazione di una misura di prevenzione richiede una condotta abitudinaria - non occasionale né sporadica - tale da fare ritenere che il soggetto sia pericoloso socialmente e, come tale:
• assoggettabile a forme di controllo dirette a prevenire la commissione di ulteriori delitti;
• aggredibile sul versante patrimoniale, con riferimento ai beni illecitamente acquisiti nella manifestazione della pericolosità.

In tale contesto è necessario un rigoroso accertamento sull’esistenza dei presupposti di applicabilità della misura nei confronti della persona che vive, anche in parte, col provento dei delitti.

Di recente la Suprema corte (sentenza 40552/2017) ha confermato la confisca di prevenzione di alcuni immobili e conti correnti di un contribuente e del suo coniuge ritenuto responsabile fra l’altro di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, nonostante il procedimento penale non fosse stato ancora oggetto di sentenza definitiva. I giudici di merito avevano ritenuto sussistente la “pericolosità” dell’imputato in quanto «orientato stabilmente alla consumazione dei traffici di reato e a vivere, anche in parte, con i proventi di detti reati».

Nell circostanza la Cassazione ha considerato irrilevante ai fini della confisca sia l’incensuratezza del soggetto indagato, sia la sua estraneità a contesti mafiosi.

È stato poi precisato che non rileva neanche lo svolgimento di un’attività professionale ulteriore e lecita essendo sufficiente che un soggetto si sia dedicato in modo sistematico e professionale ad attività delinquenziali, realizzando ingenti evasioni fiscali.

Da evidenziare che in questi casi l’oggetto del sequestro e della confisca è più ampio rispetto a quello che potrebbe essere operato nel corso di un procedimento penale per reati tributari. Infatti la confisca per equivalente (e quindi il preventivo sequestro), scatta nel momento in cui vi è la condanna definitiva per un delitto tributario per il quale non è stato estinto il relativo debito tributario e riguarda esclusivamente i beni legittimamente posseduti o nella disponibilità del reo, di valore corrispondente a quello del prezzo o del profitto del reato.

Nel caso invece della confisca di prevenzione la misura può riguardare una vasta platea di soggetti: oltre al proposto, per espressa previsione legislativa, vi rientrano anche il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e rispettivi coniugi e i conviventi nell’ultimo quinquennio, oltre che le persone giuridiche, società, consorzi o associazioni del cui patrimonio gli stessi soggetti dispongono, anche in parte, direttamente o indirettamente.

Da ricordare, infine, che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

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