La cooperativa «entra» nell’impresa sociale
L'impresa sociale accoglie al proprio interno anche le cooperative sociali. Queste ultime con la riforma del terzo settore cambiano veste e dalla qualifica di Onlus di diritto passano a quella di «impresa sociale di diritto». L’intento è quello di creare categorie omogenee anche relativamente alle modalità di svolgimento delle attività di interesse generale distinguendo tra imprese organizzate e enti non profit privi di modello organizzativo di carattere imprenditoriale (disciplinati dal nuovo codice del terzo settore), contribuendo cosi a rendere più chiari i confini del non profit.
Il precedente decreto sull’impresa sociale (Dlgs 155/2006) subordinava l’acquisizione della suddetta qualifica alla circostanza che gli statuti delle cooperative in esame fossero adeguati alle norme sul bilancio sociale con il coinvolgimento dei lavoratori previste dallo stesso decreto. La mancanza di specifiche agevolazioni in caso di adeguamento rendevano la scelta meno appetibile.
Con il nuovo decreto le cooperative sociali accedono, invece, di diritto alla categoria dell’impresa sociale e quelle esistenti all’entrata in vigore del Dlgs 112/2017 «si adeguano» alle sue disposizioni, entro dodici mesi da questa data, anche con semplice deliberazione dell’assemblea ordinaria. In mancanza la cooperativa sociale potrebbe difettare dei requisiti richiesti per qualificarsi come impresa sociale e ciò, nell’assetto post-riforma, condurrebbe all’esclusione dal Registro unico che verrà istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
In quest’ultimo scenario, le cooperative sociali potrebbero continuare ad applicare le proprie norme settoriali (in analogia con quanto avverrà per altri enti non iscritti al citato Registro), perdendo tuttavia una serie di vantaggi contemplati dal decreto in esame (si pensi ai vari incentivi alla capitalizzazione ed al finanziamento) e dal nuovo Codice del Terzo settore (ad esempio, social bonus ed agevolazioni ai fini delle imposte indirette nonché deduzioni e detrazioni per chi effettua erogazioni liberali).
Di particolare rilievo l’articolo 17 del Dlgs 112/2017 che modifica la disciplina delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 con l’intento di adeguare gli ambiti operativi di queste ultime all’elenco di attività di interesse generale previste dall’articolo 2 del decreto. Alla possibilità di svolgere servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 381/1991, il decreto aggiunge altre attività indicate all’articolo 2; interventi e servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio sanitarie, formazione professionale ed extra scolastica, servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro. L’obiettivo è quello di non discriminare le cooperative sociali rispetto alle imprese sociali costitute in altra forma.