Imposte

La copia del Ddt prova l’introduzione

di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

La nuova disciplina introdotta dal Dl 193/2016 consente di effettuare senza pagamento dell’imposta la cessione di qualsiasi tipo di beni nei confronti di qualsiasi operatore – nazionale, comunitario o extracomunitario – alla sola condizione che i beni siano introdotti in un deposito Iva.

Le nuove regole appaiono utili per i soggetti coinvolti in operazioni triangolari (Ita1/Ita2) con destinazione dei beni ceduti all’estero in un Paese comunitario o extraUe.

Il regime di non imponibilità Iva della cessione in favore di altro operatore nazionale, infatti, è soggetta a molteplici vincoli. Vediamoli.

Il trasporto. Dovrebbe essere garantita l’esecuzione del trasporto o spedizione all’estero a nome o a cura del primo cedente, circostanza che non sempre si verifica, con conseguente rischio di riqualificazione dell’operazione come cessione interna soggetta a Iva.

L’arrivo dei beni. Rilevanti sono anche le problematiche relative alla prova dell’effettivo arrivo a destino dei beni, assai complesse per l’operatore che non esegua direttamente l’esportazione, e particolarmente delicate nei trasferimenti verso altri Stati Ue per la mancanza di formalità doganali. Anche in questi casi, potrebbe essere disconosciuta la non imponibilità della cessione.

Il ritiro in Italia. Analoghi rischi sono collegati a un eventuale ritiro dei beni in Italia da parte del cessionario finale estero, con conseguente possibile contestazione in merito alla previa “consegna” dei beni in Italia al cessionario nazionale (promotore della triangolazione), da intendere quale cessione interna con Iva.

L’introduzione in un deposito Iva dei beni venduti all’operatore nazionale, il quale non possa altrimenti beneficiare della disapplicazione dell’imposta – non essendo esportatore abituale o avendo esaurito il relativo plafond – evita alla radice questi inconvenienti, consentendo di eseguire la cessione senza pagamento del tributo, indipendentemente dalle successive vicende relative al trasferimento dei beni che restano nell’esclusiva discrezionalità e controllo dell’acquirente. Né potranno sollevarsi dubbi sull’effettiva rivendita all’estero dei beni acquistati da parte del cessionario nazionale, quale presupposto per la non imponibilità della cessione eseguita dal cedente (Cassazione, sentenza 22172/2013).

A fronte di tali vantaggi, il principale aspetto negativo è rappresentato dal fatto che la cessione «senza pagamento dell’imposta» ai sensi dell’articolo 50-bis, Dl 331/93, non contribuisce al raggiungimento dello status di esportatore abituale né alimenta il relativo plafond.

Sul fronte degli adempimenti per una corretta esecuzione dell’operazione, inoltre, i fornitori dovranno dotarsi di idonea prova che attesti l’avvenuta introduzione dei beni nel deposito Iva. Al riguardo, si ritiene di poter ancora fare riferimento alle indicazioni della circolare 12/E/2015, la quale, trattando (fra l’altro) dell’introduzione a seguito di cessione intracomunitaria ai sensi della vecchia lettera c) del comma 4 dell’articolo 50-bis, ha precisato che l’introduzione può risultare da copia del documento di trasporto recante l’attestazione del gestore riguardante l’introduzione materiale dei beni nel deposito Iva e la loro presa in carico sul registro del depositario.

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