La Corte Ue salvaguarda l’accesso agli atti per il contribuente che riceve l’accertamento
Al contribuente deve essere concessa la possibilità, per il rispetto del diritto alla difesa, di avere le informazioni e i documenti risultanti dal fascicolo amministrativo propedeutici all’emissione dell’atto amministrativo finale a meno che, esigenze d’interesse generale, non giustifichino il contenimento delle informazioni richieste.
È quanto hanno stabilito gli Eurogiudici con la sentenza pubblicata ieri nella causa C-298/16.
L’origine della vicenda, finita all’attenzione della Corte di Giustizia, fa seguito ad una verifica fiscale con cui venivano contestate violazioni in materia di Iva.
I contribuenti, nel contestare la pretesa tributaria, eccepivano la nullità degli avvisi di accertamento sostenendo che l’ufficio finanziario aveva l’obbligo di mettere a disposizione la documentazione amministrativa sulla base della quale erano stati fondati gli atti tributari.
Quindi, è stato chiesto alla Corte di verificare se, per il rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di una verifica fiscale e di determinazione della base imponibile Iva, sia legittima la richiesta rivolta ad ottenere informazioni e documenti posti a base del provvedimento tributario.
L’articolata sentenza ha dapprima ricordato, valorizzando i principi generale del diritto dell’Unione, che il rispetto dei diritti della difesa trova una generalizzata e pacifica applicazione tutte le volte che l’amministrazione emette atti finali lesivi della sfera giuridica del contribuente.
I giudici, tuttavia, non si sono soffermati unicamente su tale aspetto, ma hanno anche fornito interessanti principi in relazione ai presupposti posti a fondamento della domanda.
Non viene messo in discussione, quindi, la possibilità di accesso alle informazioni, ma occorre anche che sussistano elementi concreti tali da giustificare tale richiesta.
A questo proposito la Corte, riprendendo le conclusioni dell’avvocato generale, sottolinea come non è ravvisabile l’obbligo di accessibilità a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti durante la fase amministrativa.
Tuttavia, nel tentativo di sciogliere il nodo interpretativo circa la possibilità di accesso agli atti, i giudici hanno indicato, prioritariamente, che per l’impiego del materiale istruttorio è necessario riconoscere al contribuente la possibilità di contestare la pretesa e di manifestare le proprie osservazioni sugli elementi posti a fondamento dell’atto amministrativo, salvaguardando comunque la riservatezza degli atti oggetto d’indagine.
Pertanto, secondo la Corte, per il rispetto del diritto della difesa si deve premettere al contribuente di verificare, attraverso la sua richiesta di accesso, la legittimità dei motivi che hanno portato al provvedimento impugnato ma allo steso tempo riconoscere all’amministrazione finanziaria la possibilità di opporsi alla richiesta di informazioni qualora lo imponga l’ interesse generale.
La sentenza della causa C-298/16 della Corte Ue