Controlli e liti

La data di spedizione dell’accertamento sancisce la sua tempestività

Come considerare gli atti spediti dall’amministrazione via posta a dicembre e ricevuti dal contribuente a gennaio

ADOBESTOCK

di Roberto Bianchi

Nell’ambito degli avvisi di accertamento notificati a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto dei termini di decadenza che grava sull’amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo della data di spedizione dell’atto e non di quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione, si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte dell’ingiungente e, pertanto, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria. A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con le ordinanze 4752/2020 e 4753/2020.

Il problema consiste nel comprendere come si debbano considerare gli atti spediti nel mese di dicembre e ricevuti dal contribuente nel gennaio successivo. A fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza 385/2017), anche nell’ambito della notifica degli atti recettizi è necessario tenere in debita considerazione il notorio principio della scissione soggettiva degli effetti della medesima. Nel dettaglio, le conseguenze del processo di notificazione nei confronti del notificante si reputano anticipate alla data di consegna dell’atto all’agente notificatore e, a tale riguardo, il comma 5, articolo 16 del Dlgs 546/1992, così come il comma 6, articolo 60 del Dpr 600/1973, asseriscono che «qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione». Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito la valenza dell’interpretazione contenuta nella circolare 9/E/2012 per la quale è necessario fare riferimento alla data in cui l’atto è pervenuto al contribuente, non assumendo rilevanza alcuna la data di spedizione dello stesso.

In forza del menzionato criterio di scissione soggettiva degli effetti della notifica degli atti, considerato che nei confronti del destinatario dell’atto impositivo quest’ultimo diviene efficace esclusivamente dal momento in cui risulta ricevuto, non si comprende il motivo per il quale debba essere disconosciuto il diritto ad accedere, per esempio, a una procedura deflattiva qualora l’atto venga recapitato nel successivo mese di gennaio e pertanto, almeno nei confronti del contribuente, lo stesso risulti essere efficace solo a decorrere dall’anno di ricezione della notifica. Tale interpretazione appare conforme alla ratio legis della disciplina in esame, finalizzata ad ampliarne l’ambito di operatività e, come correttamente rappresentato nella nota 22 al paragrafo 1.5 della circolare 9/E/2012, «la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario può essere invocata quando si tratti di far discendere conseguenze negative per il notificante, non dipendenti dalla sua volontà ma non quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notifica, essendo in tali casi necessario avere riguardo alla effettiva ricezione dell’atto» (Cassazione, ordinanza 22084 /2011).

La procedura di notifica, pertanto, si conclude esclusivamente nel momento in cui l’atto giunge nell’ambito giuridico del destinatario raffigurando, l’anticipazione degli effetti nei confronti del notificante, una casistica giuridica essenzialmente precaria, finalizzata solamente a eludere l’insorgenza di conseguenze pregiudizievoli a seguito di comportamenti che esulano dal contesto sottoposto alla gestione dell’emittente, deputata a venire a mancare tutte le volte in cui la notifica non si perfeziona. In tale contesto, non è difficile comprendere il contenuto della disposizione accolta nel comma 5, articolo 16 del Dlgs 546/1992, il quale intende esclusivamente garantire al notificante il rispetto dei termini di legge posti a suo carico attraverso la spedizione dell’atto. Nel caso in cui il mittente volesse beneficiare dei servigi forniti dall’ufficiale giudiziario, infatti, troverebbe applicazione l’ultimo comma dell’articolo 149 del Codice di procedura civile, con la conseguenza che la totalità degli effetti della procedura di trasmissione del documento, nei confronti del destinatario, decorrerebbero esclusivamente dalla legale conoscenza dell’atto.

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