Imposte

La deducibilità interessi si estende ai pagamenti

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di Marco Piazza

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 il campo di applicazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi diviene più ampio, poiché riguarda anche, come afferma la relazione al decreto legislativo 142/2018, gli altri “pagamenti finanziari” che siano economicamente equivalenti agli interessi passivi, in base alla sostanza economica e non alla forma giuridica.

A tal fine si assumono gli interessi passivi come risultano dai bilanci Ias o Oic, ma siccome l'articolo 96 è una norma fiscale, si escludono quelli che non sono considerati tali dai decreti di coordinamento fra le regole di bilancio e fiscali. Per fare un esempio, rientrano fra gli “interessi passivi e proventi assimilati” i cosiddetti “interessi effettivi” derivanti dall'applicazione (nel caso in cui il contratto di finanziamento preveda “costi di transazione”) del metodo del costo ammortizzato da parte di alcune tipologie di imprese (risposte n. 53 e 54 al Telefisco del 31 gennaio 2019). Vi rientrano anche gli interessi iscritti per effetto dell’attualizzazione di finanziamenti infruttiferi o a tassi fuori mercato oppure per crediti commerciali a lungo termine. Non vi rientrano, tuttavia, gli interessi iscritti per effetto dell’attualizzazione di finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi fuori mercato erogati con finalità di rafforzamento patrimoniale (articolo 5, comma 4-bis, Dm 8 giugno 2011). Ove si intendesse dar loro rilevanza fiscale si dovrebbe prevedere contrattualmente l’obbligo di corrispondere interessi di mercato.

La relazione indica altri casi in cui gli interessi iscritti in bilancio non rilevano ai fini dell’articolo 96:

interessi da pronti contro termine su azioni o titoli similari (articolo 3 del Dm 1° aprile 2009 n. 48)

interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti (articolo 9, Dm. 8 giugno 2011);

l’interest cost del Tfr;

il valore temporale delle opzioni e dei contratti forward.

Tra gli interessi e gli oneri e proventi finanziari assimilati rientrano anche alcuni proventi contabilizzati come dividendi. Sono gli strumenti finanziari partecipativi e ibridi di patrimonializzazione che, in base ai principi contabili internazionali, sono considerati “strumenti di capitale”, ma per i quali, dal punto di vista fiscale (articolo 5, comma 1, Dm 8 giugno 2011), la parte di provento che non costituisce partecipazione agli utili dell’emittente è considerata “interesse” e quindi è integralmente deducibile per l’emittente e integralmente tassabile per il possessore del titolo.

Nel nuovo articolo 96 del testo unico gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (oneri finanziari) sono “direttamente deducibili” nei limiti degli interessi attivi ed oneri finanziari assimilati (proventi finanziari); l’eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del reddito operativo lordo (Rol) di periodo aumentato dell’eventuale 30% di Rol eccedente riportato dai precedenti periodi d’imposta. Le novità rispetto alla versione vigente fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 sono soprattutto che:

le eccedenze di Rol sono riportabili solo nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e possono essere utilizzate solo dopo aver utilizzato il Rol dell’esercizio in corso;

le eccedenze dei proventi finanziari rispetto agli oneri finanziari sono riportabili senza limiti di tempo negli esercizi successivi, aggiungendosi, presumibilmente ai proventi finanziari di periodo di tali esercizi.

Nonostante la diversa formulazione del nuovo comma 2 dall’articolo 96 la riportabilità delle eccedenze di oneri finanziari rispetto ai proventi finanziari e al 30% del Rol di periodo dovrebbe ancora consistere nella possibilità di aggiungerli agli oneri finanziari dei successivi periodi d’imposta (senza limiti temporali) per farli concorrere al plafond di oneri deducibili nei limiti dei proventi finanziari di periodo e del 30% del Rol di periodo.

Se questa è l’interpretazione corretta, ai fini della deduzione degli oneri finanziari di periodo e delle eccedenze di oneri finanziari riportati si utilizzeranno: la somma dei proventi finanziari di periodo e riportati; il 30% del Rol di periodo; le eccedenze di 30% di Rol riportate dai precedenti esercizi, fino al quinto.

Non sarà quindi possibile pianificare gli utilizzi in modo da anticipare l’utilizzo delle eccedenze di Rol.

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