La deduzione «giudicata» vale anche per il futuro
La sentenza passata in giudicato con la quale è stata confermata la legittima deduzione delle quote di ammortamento, può essere opposta anche per gli eventuali giudizi dei periodi di imposta successivi. A fornire questo chiarimento è la Corte di cassazione con la sentenza n. 16064 depositata ieri.
Una società proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale, tra le diverse contestazioni, venivano riprese a tassazione le quote di ammortamento dell’avviamento dedotte nel periodo di imposta. La pretesa veniva annullata e l’Ufficio proponeva ricorso per Cassazione. Nelle more del processo, la società depositava una memoria con la quale opponeva l’efficacia preclusiva del giudicato esterno che si era formato sul punto.
Infatti, per analoga vicenda – riferita però all’esercizio precedente – si era già pronunciata la Corte di cassazione, ritenendo infondata la pretesa. I giudici di legittimità alla luce di tale circostanza hanno preliminarmente rilevato che in materia tributaria quando due giudizi hanno a riferimento il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti e uno è già stato definito con sentenza passata in giudicato, è precluso il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto. Il principio va applicato anche all’ipotesi in cui la fattispecie si estenda a una pluralità di periodi di imposta, che, di fatto, assumono carattere tendenzialmente permanente.
Una conferma in tal senso si evince anche dalla caratteristica unitaria che ha il tributo, che impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività, che sia il contribuente sia l’Amministrazione uniformino i criteri di individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi di imposta. Fanno, infatti, eccezione, le questioni connotate da variabili di periodo come ad esempio, la capacità contributiva ovvero l’ammontare delle spese deducibili che possono variare di anno in anno. Nella specie, il giudicato esterno aveva confermato la legittima deduzione della quota di ammortamento, con la conseguenza che la stessa non poteva più essere oggetto di nuovo riesame per i periodi di imposta successivi.
La sentenza n. 16064/2017 della Cassazione