La definizione è sempre possibile in venti rate
Si chiede un commento sulla possibilità di rateazione degli importi dovuti «con un massimo di venti rate trimestrali», prevista dall’articolo 2, comma 4, secondo periodo del Dl 119/2018. Non è chiaro se il numero massimo di 20 rate sia accessibile solo nel caso in cui gli importi dovuti siano superiori a 50mila euro (articolo 8, comma 2 del Dlgs 218/1997).
L’articolo 2 del Dl 119/2018 prevede la possibilità di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. La procedura si applica per gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione dell’agenzia delle Entrate. Sono definibili gli accertamenti notificati fino al 24 ottobre, a condizione che non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili. Sono inoltre definibili gli inviti al contraddittorio, se notificati entro la stessa data, e gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre. La definizione si effettua pagando le somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni e interessi. Il termine di versamento è di 30 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norma ovvero, qualora più ampio, nel termine per la proposizione del ricorso. La definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme dovute in unica soluzione o della prima rata entro i termini citati. È esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997; il numero massimo di rate previsto è di 20 trimestrali. Sul sito delle Entrate è stata istituita un’area informativa nella quale sono indicate le date di scadenza dei versamenti per le diverse tipologie di atti definibili.
Il comma 4 prevede espressamente che trovino applicazione le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3 e 4 del Dlgs 218/1997 che disciplina gli adempimenti successivi in tema di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e acquiescenza. Il richiamo può generare dubbi, poiché il comma 2, nel disciplinare i versamenti rateali, prevede un diverso numero di rate a seconda che l’importo dovuto sia superiore o meno a 50mila euro. Da qui il dubbio sulla possibilità di applicare il numero massimo di rate previste dall’articolo 2, comma 4 del Dl 119/2018 solo nel caso in cui la somma complessivamente dovuta superi i 50mila euro.
La relazione di accompagnamento al decreto chiarisce che «diversamente dalla disciplina ordinaria, il numero massimo delle rate è stato elevato a 20 rate trimestrali, indipendentemente dall’importo da rateizzare». Indicazioni indirettamente confermate anche nell’area informativa del sito dell’Agenzia, dove è precisato che «il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo». Per la definizione agevolata introdotta dal Dl 119/2018, dunque, la rateazione, a prescindere dall’importo dovuto, potrà avvenire con un massimo di venti rate trimestrali.
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