Controlli e liti

La definizione liti pendenti prorogata al 30 settembre

Il Decreto bollette approvato il 28 marzo 2023 in Consiglio dei ministri ha posticipato i termini per la presentazione della domanda e del relativo pagamento

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Più tempo per la definizione delle controversie tributarie. Il decreto legge bollette approvato il 28 marzo 2023 in Consiglio dei ministri ha, tra l’altro, posticipato i termini per la presentazione della domanda e del relativo pagamento. Inoltre, i giudizi rimarranno sospesi 11 mesi anziché i nove inizialmente previsti. Sono alcune delle novità nel nuovo decreto che consentiranno una più attenta valutazione della convenienza ad aderire.

I nuovi termini

La domanda per la definizione delle liti si potrà presentare entro il 30 settembre 2023. Analogo termine per il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute.

Tuttavia, a differenza dalla norma in vigore che prevede il pagamento in 20 rate trimestrali, sarà possibile versare sempre 20 rate di pari importo con le prime tre (non più trimestrali) entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023. Le successive scadranno entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Per effetto dello slittamento delle scadenze, la definizione si perfeziona entro il 30 settembre 2023 con la prima o unica rate delle somme dovute.

La sospensione del giudizio

Nell’ipotesi in cui il contribuente richieda la sospensione del processo per valutare se aderire alla definizione, il giudizio rimarrà sospeso fino al 10 ottobre (non più 10 luglio) 2023. Entro questo nuovo termine, occorrerà poi depositare nel fascicolo copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Secondo l’Agenzia (circolare 6/2023) la domanda di sospensione può essere proposta dal contribuente anche qualora non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e comunque da tale istanza non conseguono effetti vincolanti. Pertanto l’interessato, che ha chiesto la sospensione non avvalendosi della definizione, non dovrà presentare alcun documento ed il giudizio proseguirà ordinariamente.

La sospensione dei termini

Nella vigente versione è prevista una sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, oltre che per la proposizione del controricorso in Cassazione. Con le modifiche, la sospensione sarà di 11 mesi per tutte le scadenze comprese tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 ottobre 2023 (e non più 31 luglio 2023). A tal proposito va sottolineato che non sono sospesi i termini per la proposizione dei ricorsi per i quali rimangono invariate le ordinarie scadenze di 60 giorni ovvero 150 in caso di istanza di adesione presentata per gli avvisi di accertamento.

Il diniego

L’Agenzia avrà tempo fino al 30 settembre 2024 per notificare l’eventuale diniego della definizione agevolata. Il provvedimento è impugnabile entro 60 giorni e ove la definizione fosse stata richiesta in pendenza dei termini, la pronuncia può essere impugnata unitamente al diniego.

Conciliazione speciale

In alternativa alla definizione agevolata, per le controversie pendenti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia è possibile la definizione con accordo entro il 30 settembre 2023.

Rinuncia liti in Cassazione

Proroga al 30 settembre anche per rinunciare al ricorso principale o incidentale in Cassazione a seguito di definizione transattiva con l’Agenzia.

Estinzione dei giudizi

L’Agenzia avrà tempo fino al 31 ottobre 2023 per depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti previsti.

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