Controlli e liti

La definizione delle liti può completare il dossier rottamazione

di Maurizio Leo

La manovrina all’esame del prossimo Consiglio dei ministri, contiene una serie di novità fiscali tra cui dovrebbe rientrare anche la cosiddetta chiusura agevolata delle liti pendenti. La prospettiva del legislatore è quella di determinare, in questo modo, le condizioni per un riassetto dell’ordinamento, sul piano delle regole del contenzioso tributario, e per una ulteriore implementazione della già importante azione di contrasto all’evasione svolta dall’amministrazione finanziaria.

Un giudizio definitivo sui provvedimenti di riforma può essere reso solo dopo un’attenta lettura dei testi normativi che, come noto, ad oggi non sono disponibili. Mi limito, quindi, in assenza di un quadro di riferimento completo, a qualche giudizio che, però, sarà necessariamente parziale.

Dalle prime indiscrezioni, si apprende che la chiusura agevolata delle liti si raccorda con una valorizzazione dell’istituto della mediazione giudiziale, che viene estesa oltre gli attuali 20mila euro di valore di lite per riguardare anche controversie fino a 50mila euro. Su queste stesse pagine avevo avuto modo di esprimermi positivamente su un intervento di questo tipo e, quindi, non posso che evidenziare la bontà di questa scelta. Naturalmente, va capito come il procedimento di mediazione verrà effettivamente gestito e se si possa sgravare, di questo compito, l’amministrazione finanziaria che già offre ampi spazi di contraddittorio ai contribuenti e gestisce altre fasi deflative del contenzioso (ad esempio, con l’accertamento con adesione).

Detto questo, è evidente che la chiusura agevolata delle liti pendenti costituisce anche (e soprattutto) un intervento di necessario “allineamento” con la rottamazione dei ruoli; un provvedimento, quest’ultimo, su cui si può spendere qualche parola più consapevole. Si è trattato di un’iniziativa certamente di grande successo, riguardando circa 600mila domande, per un controvalore complessivo stimato di circa 8,3 miliardi di euro. Tuttavia, va precisato che questi numeri sono evidentemente provvisori, vista la possibilità, sancita dalla stessa legge, che alle istanze non segua l’estinzione del debito. Potrebbe accadere, infatti, che Equitalia non accetti, in tutto o in parte, la richiesta di rottamazione (non essendo possibile una definizione agevolata) ovvero che sia il contribuente a decidere, successivamente, di non avvalersi della rottamazione, con il conseguente ripristino del debito originario e dell’eventuale contenzioso connesso. D’altra parte, non si può neppure escludere che qualcuno abbia utilizzato lo strumento solo allo scopo di guadagnare qualche mese di tempo, per poi riprendere l’originaria rateizzazione in essere. Insomma, che l’iniziativa sia apprezzata è certo, ma una riga può essere tirata solo tra qualche mese, quando i numeri saranno “fermi”.

Diverso è il discorso per la chiusura delle liti pendenti. È chiaro, come detto, che, in questo caso, un giudizio definitivo è difficile da esprimere, in assenza di un testo normativo ufficiale. In particolare, come sempre, occorrerà verificare le concrete modalità di funzionamento di questo istituto. Ad esempio, perché la chiusura agevolata delle liti si raccordi correttamente alla rottamazione dei ruoli, è necessario che la stessa si estenda a tutte le controversie (senza cioè ambiti oggettivi o soggettivi ristretti) e che comporti il pagamento integrale di quanto dovuto a titolo di imposte, ma senza nessun aggravio in termini di sanzioni e di interessi moratori. Solo in questo modo, infatti, si determinerebbe quel sostanziale “completamento” della disciplina sulla rottamazione dei ruoli. Da questa agevolazione, infatti, come ho già avuto modo di far rilevare, erano ingiustamente esclusi tutti coloro che, pur non avendo un ruolo da rottamare (magari proprio perché il contenzioso aveva avuto un esito parziale, ma positivo), intendevano comunque chiudere le proprie pendenze con l’Erario. Insomma, questa è l’occasione per rimettere le cose “a posto”, rendendo possibile per tutti la rinuncia a una lite con il Fisco, anche se a certe e ben definite condizioni.

Tutto pronto allora per un nuovo e più efficiente contenzioso tributario e per una ancor più efficace lotta all’evasione? Direi di no, perché molti nodi rimangono irrisolti e alcuni non sono di poco conto.

Si pensi solo alla situazione che permane nella governance delle agenzie fiscali, dopo le sentenze della Corte costituzionale e dei connessi strascichi di giustizia amministrativa. Ormai il tempo trascorso è troppo perché possa essere accettata l’inerzia di un legislatore che continua a fare finta di niente, affidandosi esclusivamente allo spirito di sacrificio e alla competenza di chi lavora nella macchina dell’amministrazione finanziaria. Ma come si fa a continuare a pensare di affidare alle agenzie crescenti e rilevanti compiti (patent box, voluntary disclosure 2.0, chiusura agevolata delle liti), senza, però, allo stesso tempo, garantire le giuste regole di funzionamento, di organizzazione e di crescita professionale? È tempo di un provvedimento di urgenza che metta, finalmente, le cose in chiaro e, soprattutto, faccia scelte attese da troppo tempo. D’altra parte questi ritardi mostrano un’inaccettabile distonia tra i luoghi dove le norme vengono “costruite” e quelli dove si attuano, un’evidente differenza tra le visioni del legislatore fiscale e le concrete esigenze degli Uffici centrali e locali dell’amministrazione finanziaria. Speriamo che chi ha il compito di compiere le scelte ricordi l’antica, ma attuale, frase di Tito Livio: dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur.

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