Controlli e liti

La definizione parziale «riscrive» il piano di rateazione in corso

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di Luigi Lovecchio

In caso di rottamazione parziale dei carichi affidati a Equitalia occorre precisare come vengono rimodulate le dilazioni in corso , anche al fine di individuare l’importo sospeso delle rate in scadenza tra gennaio e luglio di quest’anno. Sempre in tale ipotesi, non è chiaro altresì come si suddividono le spese per eventuali procedure esecutive attuate dall’agente della riscossione.

L’ultimo comma dell’articolo 6 del Dl 193/2016 stabilisce che è ammessa la definizione di un singolo carico iscritto a ruolo, anche se contenuto in un atto relativo a una pluralità di partite di debito. Si tratta di una situazione molto diffusa. Si pensi ad esempio a una cartella di pagamento recante l’addebito di contributi Inps e di Irpef e Iva. Nulla vieta di definire solo i primi e non le seconde, o viceversa. Potrebbe anche darsi l’esempio di un accertamento esecutivo riferito a Iva e imposte sui redditi, contestato solo per la parte Iva. Il contribuente può senz’altro decidere di chiudere la partita delle imposte dirette, lasciando invece in piedi la porzione in lite (Iva).

Le medesime considerazioni inoltre valgono se, in presenza di una dilazione in corso avente ad oggetto una pluralità di carichi affidati a Equitalia, il debitore decide di stralciare solo una parte degli stessi. Si tratta peraltro di una scelta in alcuni casi necessitata dal fatto che non si hanno a disposizione le risorse finanziarie sufficienti a far fronte per intero al debito della definizione agevolata. La disciplina di riferimento contiene una previsione specifica per i piani di rientro esistenti. Si stabilisce infatti che tutte le rate in scadenza tra gennaio e luglio e di quest’anno sono sospese, limitatamente, però, ai debiti inclusi nella domanda di rottamazione. Non si è dunque in presenza di una sospensione generalizzata. La ragione è evidente: poiché ciò che si paga a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione non si recupera più, si vuole evitare un ulteriore esborso che aumenterebbe il costo della sanatoria.

Se però la domanda di definizione non comprende la totalità dei debiti dilazionati, occorre determinare per quale importo opera la sospensione del pagamento. Equitalia dovrebbe, in altri termini, rimodulare il piano di rientro, ricalcolando la rata da versare dopo lo stralcio dell’importo rottamato. Nelle more di tale ricalcolo, il debitore è di fronte all’alternativa se pagare o meno le rate in scadenza nei primi mesi del 2017. Si ritiene però che qualunque sia il comportamento adottato, la posizione del soggetto passivo debba sempre essere salvaguardata. E quindi, se si è pagato l’intero importo delle rate, la quota parte riferibile al debito rottamato deve essere sottratta integralmente dal quantum della definizione agevolata. Così pure se, nel dubbio, si è sospeso del tutto il versamento delle rate, tale comportamento non può mai dare luogo ad una decadenza del piano di rientro.

Un quesito analogo si pone se, con riferimento al debito totale, sono state sostenute delle spese per procedure esecutive o cautelari . Si pensi all’adozione di un fermo amministrativo o di un’ ipoteca . La regola generale stabilisce che con la rottamazione queste spese devono essere saldate per intero. Non è chiaro invece come conteggiarle se la definizione del debito è solo parziale.

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