Controlli e liti

La definizione dei Pvc riduce il peso del «penale»

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di Antonio Iorio

Nella valutazione di convenienza circa l’opportunità o meno di definire i Pvc, una particolare riflessione è richiesta in presenza di verbali con violazioni tributarie costituenti reato. Si pensi all’utilizzo o emissione di fatture false o a ricavi non dichiarati con evasione superiore alla soglia penale.

I possibili effetti penali non sono infatti disciplinati né dal Dl 119/2018, né dalla legge di conversione.

Tuttavia in virtù degli articoli 13 e 13 bis del decreto legislativo 74/2000, l’adesione al Pvc potrebbe comportare al contribuente anche benefici di tipo penale. In base alla prima delle due citate norme si ottiene la non punibilità per l’omesso versamento Iva, ritenute, e indebita compensazione se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Queste violazioni fiscali raramente vengono constatate con Pvc per cui un’eventuale adesione al nuovo istituto, nella maggior parte dei casi, sarebbe ininfluente ai fini penali stante l’assenza (nel Pvc) delle predette violazioni. Tuttavia, il successivo articolo 13 bis prevede per tutti i delitti tributari (dichiarazioni fraudolente, infedeli, ecc.) in presenza della medesima estinzione del debito tributario, l’abbattimento fino alla metà della pena, la non applicazione delle pene accessorie e, soprattutto, la possibilità di chiedere il patteggiamento.

Si tratta ora di comprendere se la definizione del Pvc possa risultare idonea a tal fine. Le previsioni penali fanno riferimento al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi, dovrebbe così conseguire che l’adesione ai Pvc sia esclusa, non corrispondendosi né sanzioni, né interessi. Tuttavia il nuovo istituto potrebbe rientrare tra le “speciali procedure” conciliative e di adesione (previsti dai ripetuti articoli 13 e 13 bis): in questo caso la pace fiscale comporterebbe anche i benefici penali. A favore di questa interpretazione vi è la circostanza che le norme in esame non indicano una soglia minima di sanzioni da versare, prevedendo solo l’integrale pagamento di quanto dovuto dall’istituto deflattivo applicato che, per l’adesione ai Pvc, non contempla sanzioni né interessi.

Da considerare ancora che i benefici previsti dai citati articoli 13 e 13 bis si rifanno alle analoghe previsioni di favore del codice penale conseguenti al risarcimento del danno della parte offesa. Se il legislatore ha ora ritenuto che non siano più dovute all’erario sanzioni e interessi per le violazioni che si definiscono, non vi è neanche più nulla da corrispondere nel procedimento penale e pertanto non vi sarebbe ragione per escludere la fruizione dei benefici.

Vi possono poi essere casi in cui sia stato disposto un sequestro. Secondo il consolidato orientamento di legittimità la misura cautelare non può essere eseguita sulle somme che il contribuente ha già restituito all’erario onde evitare duplicazioni. In presenza di rateazione il sequestro è legittimo e può essere periodicamente ridotto, dopo il pagamento delle singole rate.

Ne consegue che, definendo il Pvc, il contribuente cui è stato eseguito il sequestro, potrà chiederne la revoca ovvero la riduzione a seconda se abbia optato per il pagamento in unica soluzione o rateale.

In genere infatti, la misura viene eseguita sulle somme ritenute evase e non anche sulle sanzioni, anche se, secondo alcune discutibili ed isolate pronunce, il profitto del reato si identifica anche nelle sanzioni.

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