Adempimenti

La detrazione dell’Iva «guarda» alla data della fattura ricevuta

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di Cristina Odorizzi

Nel passaggio dal 2018 al 2019, con l’avvento della fattura elettronica e con le modifiche che si sono succedute nel 2018, torna alla ribalta il momento di detraibilità dell’Iva per evitare errori e per scongiurare il rischio di perdere il diritto.

Momento minimo e massimo

In primo luogo è necessario ricordare che a seguito delle modifiche normative introdotte dal Dl 50/2017, l’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972 prevede che il diritto alla detrazione Iva «sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (….)».

In parallelo è stato anche riformulato l’articolo 25, comma 1, Dpr 633/1972, imponendo che la fattura di acquisto sia annotata «in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno». L’agenzia delle Entrate aveva poi fornito i propri chiarimenti in merito con la circolare 1/E/2018, specificando che il il diritto alla detrazione dell’Iva è esercitabile dal momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione (che deve essere contemporanea) di:

•avvenuta esigibilità dell’imposta;

•formale possesso della fattura.

In pratica quindi un soggetto passivo che abbia effettuato un acquisto nel 2018, con immediata consegna della relativa fattura cartacea, può aver già detratto l’Iva nel 2018 a partire dalla liquidazione di competenza oppure potrà registrare la fattura nel registro acquisti del 2019 entro e non oltre il 30 aprile di quest’anno (termine per la presentazione della dichiarazione annuale). In tale ultimo caso la fattura andrà inserita in apposita sezione riferita alle fatture ricevute nel 2018 e la detrazione dovrà essere esercitata nel modello Iva 2019 facendo confluire imponibile e Iva nel quadro VF e conseguentemente nel quadro VL della dichiarazione Iva. Si ipotizzi invece il caso in cui un soggetto passivo abbia effettuato un acquisto nel 2018, ma abbia ricevuto la relativa fattura solo nel 2019. In base alle regole sopra descritte solo da questa data diventa possibile esercitare la detrazione anche se l’esigibilità Iva è sorta l’anno precedente, con la conseguente possibilità di detrarre l’Iva nelle liquidazioni del 2019 oppure portarle nella dichiarazione Iva 2020 per il 2019.

Liquidazioni periodiche

L’articolo 14 del Dl 118/2019 (convertito dalla legge 136/2018) modificando l’articolo 1 del Dpr 100/1998 ha previsto che la detrazione Iva è esercitabile nella liquidazione di competenza anche per le fatture ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo. Questo principio però non vale per le fatture ricevute a cavallo d’anno, con la conseguenza che nella liquidazione Iva di dicembre 2018 possono essere portate in detrazione solo le fatture ricevute e registrate entro il 31 dicembre 2018. Le fatture (cartacee) datate 2018 e ricevute nel 2019, tornando al principio in precedenza rammentato all’articolo 19 del Dpr 633/1972, si dovrebbero detrarre nel 2019.

L’avvento dell’e-fattura

Il tutto però deve misurarsi con l’avvento della fattura elettronica e con le relative conseguenze. Il punto nodale è se la fattura cartacea datata 2018 e ricevuta, incolpevolmente da parte del cliente, nel 2019 possa essere documento valido per la detraibilità. O se invece per il fatto stesso che il ricevimento sia avvenuto nel 2019 scatta l’obbligo di fattura elettronica quale modalità necessaria per la detrazione Iva.

Sul punto, si può far riferimento (per ora) solo alle Faq disponibili sul sito delle Entrate ( clicca qui per consultarle ). In particolare, la risposta 20 del primo blocco pubblicato il 27 novembre sottolinea che «l’obbligo di fatturazione elettronica è legato all’effettiva emissione della fattura, con la conseguenza che se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non deve essere in forma elettronica». Lo stesso chiarimento però poi conclude che «in definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica». Quindi, come già sottolineato su queste colonne, è la data a fare la differenza tra il formato analogico e digitale e in tal senso si ricorda come la trasmissione con qualche giorno di ritardo rispetto a una data di emissione coincidente con la data di effettuazione dell’operazione sia stata già più volte confermata dalle Entrate sia per la fatturazione cartacea sia per quella elettronica ( si veda l’articolo di Rosario Farina e Benedetto Santacroce sul Quotidiano del Fisco del 31 dicembre scorso ).

Inoltre la risposta 23 delle Entrate fa salvo il meccanismo di detrazione allargata introdotto dall’articolo 14 del Dl 119/2018 con la conseguenza che una fattura elettronica che riporta data del 30 gennaio 2019 ma ricevuta sullo Sdi il 1° febbraio 2019 è fruibile in detrazione a valere sulla liquidazione di gennaio. In tale caso viene quindi in rilievo la data della fattura come spartiacque per la detraibilità nel mese di competenza.

Agenzia delle Entrate, le Faq sulla fattura elettronica del 27 novembre 2018

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