La dichiarazione integrativa consente di recuperare il patent box per l’anno d’imposta 2015
La risoluzione 9/E/2021: necessaria la rettifica della deduzione Irap del 10% dall’imponibile Ires
È ancora possibile usufruire della deduzione da patent box dell’esercizio 2015 attraverso la dichiarazione integrativa a favore riferita al 2016. Lo conferma la risoluzione 9/E/2021 secondo cui, a seguito della sottoscrizione dei ruling, le società interessate possono cumulare nella integrativa sul 2016 le variazioni dei due anni in cui l’Ires scontava ancora il 27,5 per cento. L’insorgenza, con l’integrativa, di un credito Irap richiede la revisione dell’importo della deduzione del 10% dall’imponibile Ires.
La risoluzione 9/E/2021 affronta due distinte problematiche che interessano i contribuenti che hanno sottoscritto accordi per il calcolo delle deduzioni da patent box per gli anni pregressi. Il primo aspetto riguarda le modalità con cui recuperare il bonus riferito al 2105, annualità per la quale, dopo il 31 dicembre 2020, essendo decorso il termine per gli accertamenti (articolo 43 Dpr 600/73), non è più possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore (articolo 2, commi 8 e 8-bis, Dpr 322/98).
In questi casi, secondo quanto indicato nell’articolo 4 del Dm attuativo del 28 novembre 2017, le deduzioni riferite agli esercizi precedenti la data di sottoscrizione del ruling possono essere incluse nella dichiarazione riguardante il periodo di imposta in corso a tale data. Ad esempio, per i ruling conclusi nel 2020, le deduzioni 2015-2019 possono essere esposte cumulativamente nella dichiarazione Redditi 2021. In questo modo, però, le deduzioni del 2015 e del 2016 finirebbero per essere “monetizzate” ai fini Ires al 24% anziché con la più elevata aliquota del 27,5% vigente in tali annualità. In alternativa, come indica la relazione illustrativa al Dm, le deduzioni possono essere ottenute mediante dichiarazioni integrative a favore entro i termini di legge.
Il dubbio, che si pone soprattutto dopo che, con il 31 dicembre scorso, sono spirati i termini per le integrative sul 2015, è se la variazione di quest’ultimo esercizio possa essere cumulata con quella del 2016 inserendole tutte e due in una integrativa (modello Unico 2017) a favore da presentare entro il 31 dicembre 2021. La risoluzione risponde favorevolmente all’interrogativo, il che agevola il compito di chi deve ancora recuperare la deduzione del 2015 con l’aliquota Ires del 27,5 per cento.
Una seconda situazione analizzata dalle Entrate riguarda gli effetti di queste dichiarazioni integrative ai fini Irap sulle deduzioni forfettarie del 10% eventualmente operate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi originarie ai sensi dell’articolo 6 del Dl 185/2008 in presenza di oneri finanziari. L’Agenzia equipara l’insorgenza del credito Irap nelle integrative a favore ad una sorta di incasso (con effetto dal momento in cui il credito diviene utilizzabile) dell’imposta regionale, il cui 10% era stato a suo tempo dedotto.
Conseguentemente, nella dichiarazione integrativa Ires, occorrerà ridurre la deduzione del 10% calcolando l’imponibile di conseguenza. Tale principio, conclude la risoluzione 9/E, si deve applicare a tutti i casi in cui l’Irap dovuta in un dato anno venga poi rettificata a favore.