Niente patent box autoliquidato prima del 2019 se manca l’opzione
La risposta a interpello 27/2021 non consente la remissione in bonis senza il requisito sostanziale della scelta del regime
Non si può usufruire del patent box fai-da-te per gli anni precedenti al 2019 se non si era presentata l’opzione per il regime. Il chiarimento giunge dalla risposta 27/2021 delle Entrate con cui si afferma che la scelta tardiva per l’autoliquidazione, attraverso la remissione in bonis del Dl 16/2012, è consentita solo se sussiste il requisito sostanziale di valido esercizio di una opzione per il patent box.
Il caso esaminato dalla risposta 27 riguarda una Pmi che, nel corso del 2019, intendendo adottare il regime di autoliquidazione (cioè senza ruling preventivo) del patent box di cui all’articolo 4 del Dl 34/2019, ha richiesto alle Entrate (in base a quanto previsto dall’articolo 3 del provvedimento del 30 luglio 2019) di fornire la benchmark della redditività del proprio settore, da utilizzare per applicare il metodo del residual profit split.
La società vorrebbe usufruire del patent box “autoliquidato” anche per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 pur non avendo, in origine, trasmesso (né con la apposita modulistica, né compilando il quadro OP della dichiarazione) alcuna valida opzione per il regime e neppure avendo inviato l’istanza di ruling (che, lo ricordiamo, è condizione di efficacia dell’opzione per gli utilizzi diretti degli intangibili).
A tal fine la società ritiene di potersi avvalere della remissione in bonis di cui all’articolo 2 comma 1 del Dl 16/2012 effettuando ora per allora l’opzione mediante presentazione di dichiarazioni integrative e versando la sanzione prevista dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997. Secondo l’istante, sussisterebbe il “comportamento concludente” previsto dal Dl 16/2012 per il fatto che la società (nel 2019) ha trasmesso la richiesta della analisi di benchmark prevista dall’articolo 3 del provvedimento sopra ricordato.
L’Agenzia risponde negativamente alla richiesta della società ricordando innanzitutto che, per gli esercizi anteriori al 2019 (nel quale è entrata in vigore l’autoliquidazione di cui al Dl 34/2019), il regime fai-da-te disciplinato dalla norma sopra ricordata non poteva applicarsi salvo che in due ipotesi transitorie specificamente indicate nei punti 7 e 8 del provvedimento del 30 luglio 2019.
Si tratta del caso di esistenza di un valido procedimento di ruling ancora in corso che i contribuenti potevano abbandonare comunicando la apposita rinuncia oppure della esimente da sanzioni per chi aveva già autoliquidato il patent box in forza della norma generale (utilizzo indiretto dei beni intangibili, cioè concessione in licenza a terzi).
Nel caso dell’interpello, invece, la società utilizza il bene immateriale in modo diretto e pertanto, per gli anni anteriori al 2019, l’applicazione della autoliquidazione presuppone l’esistenza di un ruling validamente avviato e non ancora concluso, posto che, in base alla norma ordinaria, il reddito agevolato non poteva essere determinato senza il ruling preventivo. Nessuna delle due ipotesi transitorie previste dal provvedimento è dunque presente nel caso in esame sicché il regime di autoliquidazione non trova ingresso per gli anni anteriori al 2019.