Adempimenti

Operazioni fiscali sospette, patent box fuori dagli obblighi di comunicazione Dac6

La circolare in consultazione delle Entrate fa riferimento solo ai regimi di tassazione agevolata che sono ritenuti potenzialmente dannosi

di Massimo Bellini e Sara Di Trapani

Il patent box è fuori dagli obblighi di comunicazione Dac 6. È uno degli aspetti trattati dallo schema di circolare, in consultazione pubblica fino al 15 gennaio 2021, che fornisce chiarimenti per l’attuazione della direttiva 2018/822/Ue sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri.

La bozza di circolare è un ulteriore tassello che si aggiunge ai provvedimenti di recepimento della direttiva. Dopo il Dlgs 100/2000 sono stati infatti pubblicati il Dm del 17 novembre 2020 e il provvedimento n. 364425 del 26 novembre 2020 che ha disciplinato le modalità tecniche per la comunicazione delle informazioni da parte di intermediari e contribuenti.

Uno dei numerosi dubbi sull’applicazione della direttiva riguarda l’obbligo di comunicazione per le imprese che hanno optato per il patent box. Trattasi infatti un regime preferenziale potenzialmente riportabile in base all’elemento distintivo, hallmark, C.1.d) che riguarda i pagamenti transfrontalieri deducibili tra due o più imprese associate che beneficiano di un regime preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente ai fini fiscali.

Concentrando l’attenzione sul patent box italiano, la casistica riguarda tutte le imprese che agevolano il reddito derivante da beni immateriali che per cui vi è un utilizzo diretto o indiretto nei confronti di imprese associate estere. Si precisa che il concetto di imprese associate è più ampio rispetto alla definizione di operazioni intercompany prevista dalla normativa sui prezzi di trasferimento, comprendendo in particolare per l’argomento in discussione le fattispecie in cui vi è una partecipazione superiore al 25% del capitale, dei diritti di voto o degli utili, in assenza di influenza dominante (che non rilevano ai fini Tp).

Il dubbio sembrerebbe risolto dallo schema di circolare secondo cui per il concetto di regime preferenziale valido ai fini Dac 6 si deve fare riferimento al report sull’azione 5 del progetto Beps dell’Ocse, in particolare a quei regimi di tassazione agevolata che, in ragione delle loro caratteristiche (ad esempio basso livello di tassazione effettiva, mancanza di requisiti sostanziali delle attività agevolate, scarsa trasparenza), sono ritenuti potenzialmente dannosi (harmful), in quanto concretamente utilizzabili per pratiche di pianificazione aggressiva a livello internazionale.

L’Ocse monitora periodicamente i regimi preferenziali adottati dai vari paesi e valuta se gli stessi possono essere considerati non dannosi. Secondo l’ultimo report pubblicato dall’organizzazione il patent box italiano è considerato un regime preferenziale non dannoso, ad eccezione delle opzioni per l’agevolazione dei marchi d’impresa esercitate nel periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016 (si ricorda che a partire dal 1 gennaio 2017 l’opzione per i marchi non è più esercitabile).

Su tali basi, non vi dovrebbero essere obblighi di comunicazione legati al patent box ai fini Dac 6. Ciò vale sia per le ipotesi in cui tale regime è considerato non dannoso, che per le opzioni di agevolazione dei marchi avvenute nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016. In quest’ultimo caso, pur trattandosi di regime dannoso, l’attuazione è avvenuta prima del 25 giugno 2018, data a partire da cui le operazioni devono essere comunicate. Nonostante l’agevolazione abbia effetti anche dopo tale data, avendo validità di 5 anni, non dovrebbe essere comunicabile. Si veda al riguardo quanto previsto dal paragrafo 4.3 dello schema di circolare.

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