Adempimenti

Patent box autoliquidato, marca temporale anche entro i termini della tardiva

Interpello 73: la documentazione va però sottoposta a marcatura entro i 90 giorni previsti per la dichiarazione tardiva

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di Luca Gaiani

La documentazione per il patent box autoliquidato può essere sottoposta a marcatura temporale anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, purché nei 90 giorni previsti per la dichiarazione tardiva. La conferma giunge dalla risposta 73/2021 delle Entrate.

L’interpello oggetto della risposta 73 riguarda una società che ha sviluppato un software originale, utilizzato per lo svolgimento della propria attività di impresa, in relazione al quale intende sfruttare lagevolazione patent box. La società vorrebbe avvalersi dalla cosiddetta autoliquidazione del reddito agevolato, ex articolo 4 del Dl 34/2019, predisponendo la documentazione prevista dal provvedimento del 30 luglio 2019. In base al citato provvedimento, la documentazione a supporto del calcolo del reddito agevolato deve essere firmata e recare marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non essendo però ancora giunto il certificato di registrazione del software presso il competente ufficio, la società chiede se può produrre la documentazione e apporre la firma e la marca temporale oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi senza perdere i benefici di legge. L'Agenzia risponde favorevolmente alla istanza, precisando che - come già indicato nella circolare 28/E/2020 - la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione deve essere apposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui si riferisce l'autoliquidazione, oppure nel maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione tardiva ( articolo 2, comma 7, Dpr 322/1998). Di conseguenza, entro tale termine potrà essere firmata e marcata la autocertificazione del legale rappresentante che attesta (come richiesto dalla circolare 11/E/2016) la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare il software come opera dell'ingegno.

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