Adempimenti

La e-fattura non azzera i tempi di ricezione

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di Stefania Saccone

La fattura elettronica non azzera i tempi di ricezione. È quanto si evince dal provvedimento 89757/2018 dell’agenzia delle Entrate.
La ricezione della fattura elettronica da parte del cliente potrebbe infatti non essere sincronizzata con la trasmissione della fattura allo Sdi, a causa dei tempi di elaborazione delle ricevute di scarto ovvero di recapito che variano da pochi minuti a 5 giorni.
A causa dell’asincronia, il cliente potrebbe ricevere la fattura elettronica nel mese successivo rispetto a quello di emissione della fattura, sicché si riproporrebbero le medesime questioni interpretative - emerse con riguardo alle fatture analogiche - sull’imputazione della detrazione nel mese di esigibilità dell’imposta.
In particolare, alla luce dei chiarimenti forniti dell’agenzia delle Entrate ( circolare 1/E/2018 ), a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal Dl 50/2017 , l’esercizio alla detrazione è subordinato alla contemporanea sussistenza di un duplice requisito: l’effettuazione dell’operazione e il possesso di una valida fattura d’acquisto.
Rispetto alla previgente prassi, non è quindi più sufficiente l’esigibilità dell’imposta, ossia l’effettuazione dell’operazione per poter detrarre l’imposta, ma è necessaria anche la ricezione della fattura. Nel caso, ad esempio, di una fattura elettronica trasmessa allo Sdi il 29 giugno e ricevuta dal cliente il 3 luglio, l’Iva andrebbe computata in detrazione nella liquidazione Iva di luglio e non di giugno.
A ben vedere, questa impostazione determina un effetto finanziario negativo soprattutto per le imprese che si trovano fisiologicamente in una posizione di debito Iva.
Da più parti è stata invocata un’apertura dell’agenzia delle Entrate, tenuto conto che, alla luce dell’articolo 1 del Dpr 100/1998, l’Iva addebitata dal fornitore nella fattura emessa nel mese 1 può essere detratta dal cliente nello stesso mese in cui si è resa esigibile. La fattura deve pervenire al destinatario entro il giorno 16 del mese 2, in tempo utile per detrarre l’Iva nella liquidazione del mese di competenza (mese 1), previa annotazione della stessa nel registro acquisti.
Al fine di sterilizzare l’asimmetria temporale tra trasmissione e ricezione della fattura, le imprese appartenenti allo stesso gruppo potrebbero valutare di anticipare la fatturazione entro il 25 del mese, tenuto conto che lo Sdi elabora le ricevute entro 5 giorni.
Vale la pena precisare che per la fatturazione elettronica la data di emissione viene a coincidere con la data riportata in fattura ai sensi degli articoli 21 o 21 bis del Dpr 633/1972. Da tale data scatta l’esigibilità, ma la stessa ha valore solo se il cedente ha ottenuto una ricevuta di consegna ovvero di impossibilità di recapito. In caso di «ricevuta di scarto» la fattura si considera non emessa.
La data, da cui decorre, invece, la detraibilità dell’imposta, coincide con la data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

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