La fattura deve riportare la partita del gruppo Iva
Con la risoluzione 72/E di ieri l'agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di gruppo Iva la fattura che riporta la partita Iva del singolo aderente e non quella di gruppo è irregolare ed il contribuente si deve attivare per la sua regolarizzazione. Vediamone la portata.
In base all’articolo 3, comma 2 del Dm 6 aprile 2018, i partecipanti al gruppo Iva hanno comunicato ai propri fornitori la partita Iva del gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente. In presenza di fatture ricevute che riportano non la partita Iva del gruppo ma quella del singolo partecipante ante adesione al gruppo, il rappresentante del gruppo in via prudenziale ha proceduto ad emettere autofattura ex articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/97. L'istante vorrebbe evitare qualunque correzione/integrazione dell'intestazione formale del documento, facendo anche leva sulla risoluzione 183/E-III-7-613 del 13 luglio 1995 che in tema di scissione aveva avallato la possibilità in capo alla beneficiaria di registrare le fatture intestate alla scissa.
La risposta dell'Agenzia è di parziale chiusura. In primis, infatti, evidenzia che nella scissione si verifica una successione universale, anche in ambito Iva, tale per cui non serve la correzione della fattura intestata alla scissa (anziché alla beneficiaria). Tuttavia ciò è valido nell'ambito dell'operazione straordinaria, dove si verifica un effetto successorio che è estraneo al Gruppo Iva, nel quale invece a seguito dell'opzione viene meno la soggettività passiva individuale di ciascun componente, limitatamente al comparto Iva. Peraltro lo stesso dato normativo appare chiaro, in quanto l'articolo 3, comma 2 prevede che «Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del gruppo Iva, il rappresentante del gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita Iva del gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente”. Peraltro la corretta indicazione della partita Iva è elemento richiesto dall'articolo 21, comma 2, lettera f) del Dpr 633/72 ai fini della regolarità della fattura (circolare 1/E/18). La conclusione dell'Agenzia è che il ricevimento della fattura irregolare (con partita Iva del partecipante e non di gruppo) comporti la necessità di regolarizzazione, per esercitare il diritto alla detrazione, secondo la procedura dell'articolo 6, comma 8, lettera b) del Dlgs 471/97. Ciò avviene mediante trasmissione dell'autofattura allo Sdi secondo quanto stabilito dal provvedimento 89757/18.
L'Agenzia, tuttavia, riconosce i margini di incertezza della procedura del gruppo Iva in quanto nuova e in quanto i partecipanti mantengono comunque la propria partita Iva in ambito doganale, il che si riflette nella trasmissione delle relative dichiarazioni da parte di ogni singolo partecipante. In presenza di condizioni di obiettiva incertezza della norma sono fatti salvi i comportamenti difformi posti in essere prima della pubblicazione della risoluzione.
Peraltro per i tipici soggetti del gruppo Iva (banche e assicurazioni) la tematica della detrazione Iva è spesso assente, rivelandosi la correzione un tema formale.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 72/E/2019
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware