La fattura incassata dopo l’uscita dai forfettari non va integrata con l’Iva
Le fatture emesse durante l’applicazione del regime forfettario ed incassate, a seguito del passaggio nel regime ordinario, in un periodo d’imposta successivo, non devono essere integrate con l’Iva in quanto l’operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura.
La soluzione è una logica conseguenza del coordinamento tra le norme dettate dalla legge 190/2014, specificatamente riferite al regime forfettario, e le regole generali previste in ambito Iva con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni.
L’applicazione del regime forfettario, si ricorda, comporta notevoli semplificazioni sul piano degli adempimenti contabili. I contribuenti soggetti a tale regime, in particolare, non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta. Ai sensi dell’articolo 1 comma 59 della legge 190/2014, inoltre, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal decreto Iva (registrazione delle fatture e dei corrispettivi, presentazione della dichiarazione annuale, compilazione dello spesometro).
Tali contribuenti restano invece soggetti agli obblighi di numerazione e conservazione dei documenti contabili ricevuti, alla certificazione dei corrispettivi ed all’integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e dell’Iva, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione della relativa imposta.
Il tema relativo alla gestione degli incassi, in caso di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario, è stato affrontato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 10/E del 2016 . Il documento di prassi, ribadendo quanto chiarito relativamente al regime fiscale di vantaggio con la precedente circolare 17/E del 2012, ha precisato che, qualora un soggetto che applica il forfait emetta una fattura senza Iva ed il corrispettivo sia incassato nell’anno successivo, nel quale il contribuente si avvale del regime ordinario, la fattura non deve essere integrata con il tributo. A titolo esemplificativo, le fatture emesse da un forfetario nel 2017 ed incassate nel 2018, dopo essere fuoriuscito dal regime, non determinano alcun obbligo di riliquidazione e versamento dell’Iva.
Nell’argomentare quanto indicato, la circolare specifica che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Dpr 633/72, l’operazione deve intendersi effettuata al momento di emissione della fattura. La norma, infatti, stabilisce che il momento impositivo si considera realizzato, in deroga alla disciplina generale, allorquando il cedente o prestatore, indipendentemente dal verificarsi dei presupposti indicati nei commi precedenti, anticipi l’emissione della fattura.
La soluzione è sostanzialmente analoga a quella cui si perverrebbe laddove, ad esempio, un soggetto passivo Iva che avesse ricevuto un ordinativo da un cliente, intendesse chiedere un anticipo del corrispettivo emettendo anticipatamente la fattura, anche se limitatamente ad una parte della fornitura stessa. In tal caso l’operazione si considererebbe effettuata già prima del pagamento dell’acconto, limitatamente all’importo fatturato. In sostanza, l’emissione anticipata della fattura si considera coincidente con il momento impositivo e l’operazione assume rilevanza ai fini Iva anche qualora non sia stata ancora posta in essere.
Per quanto concerne le imposte dirette, in applicazione del principio di cassa, concorreranno alla formazione del reddito dell’ultimo anno di applicazione del regime forfettario i soli componenti, positivi e negativi, che abbiano avuto effettiva manifestazione finanziaria in detto periodo, mentre i restanti componenti verranno rinviati ai periodi successivi.