La fattura incompleta non preclude la detrazione
Quando la fattura non contiene un'adeguata descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, possono emergere problematiche sia in ordine alla detraibilità dell'Iva, sia in ordine alla deduzione del costo. Con la norma n. 199 , la commissione Norme di comportamento Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili) ricorda quale sia il contenuto obbligatorio della fattura e quali siano le conseguenze di una sua eventuale insufficienza.
Nel caso in cui quanto richiesto dall'articolo 21 del Dpr 633/1972 sulla descrizione della «natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione» si presenti incompleto, impreciso, generico o parzialmente errato, la conseguenza non è l'indetraibilità dell'Iva addebitata al cliente. Se è possibile dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali con documenti accessori, di qualsiasi forma (anche costituiti da messaggi di posta elettronica) o provenienza (pubblica o privata), in ossequio al principio della neutralità dell'Iva, deve essere comunque garantita la detrazione.
Nonostante sia un documento previsto ai fini Iva, l'importanza della fattura ne travalica l'ambito, assumendo rilevanza anche nel campo delle imposte dirette, laddove la fattura rimane comunque un documento “derivato” ed eventuale. Per verificare la deducibilità di un costo nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, pertanto, non ci si deve limitare alla fattura né in ordine alla sua sussistenza, non sempre obbligatoria, né tanto meno con riferimento alle sue eventuali carenze formali. Anche in questo campo, è possibile utilizzare ogni documento e mezzo di prova comunque disponibile.
Ciò non toglie che la fattura conservi una grande importanza, non solo fiscale, ma anche amministrativa, contabile e civilistica. È pertanto opportuno che ogni fattura, anche se non totalmente esaustiva, consenta comunque al destinatario di trarne tutti i contenuti essenziali per la sua corretta gestione, evitando di ingenerare errori interpretativi e ponendolo nelle condizioni di integrare ogni informazione utile con riferimenti ad altri documenti (contratti, ordini, documenti di consegna, preventivi, cataloghi, posta elettronica, ecc.).
In conclusione, la verifica della deducibilità dei costi per i beni e i servizi acquisiti non deriva necessariamente dalla semplice “lettura” della fattura, ma deve avvenire attraverso una valutazione integrata, che, per certo, è resa tanto più agevole quanto più essa è ben redatta.
Aidc - La norma di comportamento 199