La forza maggiore deve essere valutata caso per caso
Non spetta all’ufficio stabilire a priori una sorta di numero chiuso delle cause di forza maggiore tali da evitare la decadenza delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Queste, infatti, dovranno essere valutate e riconosciute caso per caso. È quanto sostiene la Ctr Piemonte – sezione 38 con la sentenza 125/38/16 su una tematica di rilevante interesse per i contribuenti.
Un soggetto acquistava un’abitazione da ristrutturare in un Comune limitrofo al proprio con l’intenzione di stabilirvi la dimora abituale. Usufruiva quindi delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa. A latere della compravendita contraeva un mutuo fondiario usufruendo anche per esso dell’imposta sostitutiva ad aliquota agevolata (articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973).
Durante l’intervento di ristrutturazione l’immobile veniva interessato da abbondanti infiltrazioni d’acqua che ne causavano il danneggiamento. Seguiva una lunga interruzione dei lavori, oltre ad una vertenza legale con l’impresa appaltatrice. Per tali motivi il contribuente non riusciva a trasferire la residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto, previsto dalla normativa.
Per tale motivo l’ufficio procedeva al recupero delle maggiori imposte di registro e ipo-catastali, oltreché all’imposta sostitutiva sul mutuo. Resisteva il contribuente, lamentando che il mancato trasferimento della residenza era dipeso da cause di forza maggiore estranee alla propria volontà. Invocava tra l’altro la risoluzione 140/E del 10 aprile 2008 con la quale l’agenzia delle Entrate riconosceva la sussistenza di una causa di forza maggiore per un caso analogo. Allegava infine ampia documentazione comprovante il danno ed estratti del carteggio legale. Il giudice di prime cure respingeva entrambi i ricorsi; in secondo grado, invece, veniva accolto quello relativo alle imposte di registro e ipo-catastali.
I giudici di appello nell’argomentare la propria decisione fanno innanzitutto riferimento al fatto che un evento, quale quello occorso al contribuente, non può che essere ascritto tra quelli ragionevolmente imprevedibili.
La forza maggiore si ha ogniqualvolta l’ostacolo all’adempimento dell’obbligazione è caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento (Cassazione, sentenza 1616/1981, 17442/2013 e 17225/2017).
Altro aspetto, sottolineato dal contribuente e fatto proprio dal giudice, attiene al fatto che risulta impossibile trasferire la residenza in un immobile privo dell’abitabilità, poiché per molteplici ragioni le amministrazioni comunali sono sempre più attente nell’accertare l’effettivo utilizzo degli immobili da parte di chi vuole trasferirvisi.
Per quanto attiene alla sorte del procedimento relativo all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, l’ufficio chiedeva la cessazione della materia del contendere che veniva concessa dalla Ctr Piemonte, sezione 2, con sentenza 149/2/2017.