Controlli e liti

La frode fiscale prescinde dal danno

di Dora De Marco

Poiché il reato di frode fiscale è un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell’evento di danno, non rileva l’effettività dell’evasione, né tanto meno, l’esito dell’accertamento amministrativo. È quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 25808 del 22 giugno 2016.
La Corte d’Appello conferma la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nel confronti dell’imputato in ordine al reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’articolo 2 del dlgs n. 74/2000, per avere in qualità di legale rappresentante di una società poi cessata una nota di credito per operazioni inesistenti.
La difesa dell’imputato propone ricorso in Cassazione lamentando essenzialmente l’inoffensività della condotta.
La Suprema Corte dichiara il motivo proposto inammissibile in quanto generico oltre che manifestamente infondato.
A sostegno del “decisum” la natura di reato di pericolo della frode fiscale, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell’evento danno, non rilevando, dunque, l’effettività dell’evasione, né tanto meno, l’esito dell’accertamento amministrativo.
Confermato, pertanto, l’orientamento di legittimità (in tal senso, seppur con riferimento alla disciplina precedente al 2000, S.U., n. 2333 del 03 febbraio 1995) per cui nella frode fiscale il nucleo costitutivo è concretato dalla dissimulazione di componenti positivi o dalla simulazione di componenti negativi del reddito, attuate in forme artificiose, ed il reato si perfeziona nel momento nel quale la dichiarazione dei redditi è presentata agli uffici finanziari, traducendosi in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente, per porsi quale elemento strutturale della fattispecie, la cui realizzazione segna la consumazione del reato. Ne deriva che la condotta è compiutamente attuata ed esaurita con la presentazione della fraudolenta dichiarazione dei redditi, senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai perfezionato, sicché neppure l’accertamento della frode dispiega alcuna influenza sulla data di consumazione dell’illecito.

La sentenza n.25808/16 della Cassazione

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