La fusione societaria può salvare le perdite nel consolidato
Salve le perdite del consolidato fiscale per la Spac (special purpose acquisition company) che incorpora la società target, controllante della fiscal unit.
Il chiarimento giunge dalla risoluzione 13/E/2018 di ieri, nella quale si afferma che, stante la peculiarità delle società che operano quali veicoli per la quotazione di altre società, l’incorporante deve ritenersi equiparata ad un soggetto neo-costituito con la prosecuzione del consolidato senza gli effetti dell’articolo 13, commi 5 e 6, del Dm 9 giugno 2004.
La risoluzione di ieri esamina il caso di una Spac italiana costituita ai sensi delle norme di Borsa italiana, con l’obiettivo, terminato il percorso di quotazione, di individuare una società target con cui realizzare una operazione di integrazione per quotare le azioni di quest’ultima.
La Spac, ad esito della acquisizione di Alfa (società industriale controllante di Gamma e Delta con cui era in essere il consolidato fiscale), ha proceduto ad incorporare la società acquisita, assumendone denominazione e oggetto (e dunque abbandonando quello di «special investment vehicle» con cui era stata costituita). A seguito della operazione, dunque, la “ex” Spac è subentrata a tutti gli effetti nella società Alfa che, in questo modo, ha ottenuto la automatica quotazione delle proprie azioni.
Il consolidato fiscale di Alfa, Gamma e Delta ha negli anni prodotto ingenti perdite fiscali trasferite al gruppo e ancora in essere. L’articolo 124, comma 5, del Tuir stabilisce che se la consolidante di una fiscal unit viene incorporata in altra società estranea, il regime può proseguire se si dimostra, anche tramite interpello probatorio (divenuto facoltativo a seguito del Dlgs 156/2015), la permanenza di tutti i requisiti di legge previsti al riguardo.
La “nuova” Alfa (cioè la Spac poi divenuta incorporante) ha presentato interpello all’Agenzia al fine di richiedere la conferma della prosecuzione del consolidato fiscale già esistente tra la ex Alfa e Gamma e Delta, nonché, in particolare, la non applicazione nel caso degli effetti previsti dall’articolo 13, comma 6, del Dm 9 giugno 2004 secondo cui nel caso di controllante che diventa controllata di un nuovo consolidato fiscale le perdite maturate dal regime precedente vengono riattribuite alle società che le avevano prodotte.
L’agenzia delle Entrate, dopo aver confermato che nel caso sussistono i requisiti per la prosecuzione in capo alla incorporante (ex Spac) del consolidato con Gamma e Delta (controllate), afferma che neppure si produrranno gli effetti previsti dall’articolo 13 e che dunque le perdite del consolidato resteranno nella disponibilità del nuovo gruppo e della sua nuova controllante. Ciò in quanto la Spac ha operato sin dalla sua costituzione quale soggetto esclusivamente finalizzato alla quotazione della target e che dunque di fatto il consolidato precedente non ha sostanzialmente cambiato controllante.
Infine, le Entrate confermano che anche le perdite maturate dalla Spac e dalla ex Alfa nell’anno della fusione potranno concorrere al risultato del gruppo.
Risoluzione 13/E del 2 febbraio 2018