Controlli e liti

La lite continua se non si pagano le rate

di Luigi Lovecchio

Anche nelle nuove procedure, se vi sono contenziosi in corso che riguardano taluni dei carichi che si vuole definire, occorre rinunciare a essi. Nell’esperienza sulla prima rottamazione è emerso che le opinioni dei giudici sul punto non sono chiare né unanimi. Va escluso recisamente che la mera presentazione della domanda determini di per sé la rinuncia all’azione. Così non è, se non altro perché la disciplina in esame non riguarda affatto la chiusura delle liti pendenti (oggetto del Dl 50/2017), ma il consolidamento del debito a condizioni favorevoli. Nessuna conseguenza sulle liti in corso, quindi, dalla sola trasmissione del modello di sanatoria.

Gli effetti derivano dal perfezionamento della definizione. In questo senso è orientata la prassi (circolare Entrate n. 2 del 2017). È corretto concludere che l’impegno alla rinuncia alle liti diventa operativo solo dopo il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute in esito alla rottamazione. Se ciò non avviene, la controversia continua. E questo porta a ulteriori riflessioni sull’atteggiamento da tenere nei procedimenti in corso. Una possibilità potrebbe essere quella di chiedere il rinvio delle udienze di discussione. La circolare n. 2 ha invitato gli uffici periferici a non opporsi a tale richiesta, a meno che la stessa non risulti palesemente strumentale. Ma in realtà vi è convenienza a far sì che la controversia prosegua, allo scopo di verificare il responso dei giudici. E invero, in caso di sentenza positiva per il contribuente, si potrà valutare di non perfezionare la rottamazione. Considerazioni opposte si profileranno in caso di sentenza negativa.

Una volta portata a buon fine la definizione, l’istituto processuale con il quale se ne recepiscono gli effetti è la cessazione della materia del contendere. Questa può essere rilevata da entrambe le parti processuali e determina la compensazione delle spese. Potrebbe inoltre accadere che il carico affidato alla riscossione rappresenti solo una porzione del totale in contenzioso. L’esempio classico è quello della lite sull’avviso di accertamento, in relazione al quale l’Agenzia ha affidato una quota, determinata ai sensi dell’articolo 68 del Dlgs 546/1092. In tale eventualità, come precisato nella circolare n. 2, la rottamazione della parte in carico all’Ader comporta la prosecuzione della lite per la sola differenza.

La normativa non prevede alcuna sospensione generalizzata delle operazioni di recupero coattivo, in pendenza di decidere se aderire o meno alla sanatoria. Ne deriva che l’agente della riscossione conserva il potere, ad esempio, di adottare pignoramenti presso terzi o iscrivere fermi amministrativi o ipoteche. Per prevenire tali attività, è necessario presentare la domanda di definizione: solo dopo è preclusa l’attivazione di qualsiasi strumento, esecutivo o cautelare. Quanto ai fermi amministrativi già iscritti, l’Ader precisa che il vincolo è sospeso con il pagamento della prima rata.

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