Diritto

La lunga durata della Srl non giustifica il recesso del socio

Secondo la giurisprudenza non è assimilabile a una società a tempo indeterminato

Imagoeconomica

di Luca Boggio

In tema di recesso del socio da una Srl, non solo la durata della società non va parametrata sulle aspettative di vita dei soci ma, per una società immobiliare, una durata di oltre un secolo non è irragionevole. Va infatti esaminato l’oggetto sociale o il progetto imprenditoriale che ne è alla base. È questo l’orientamento giurisprudenziale che stanno seguendo i tribunali di merito sul riconoscimento del diritto di recesso ad nutum (cioè, acausale) dalle Srl.

Il valore dell’oggetto sociale
La Cassazione, con la sentenza del 29 marzo 2019, n. 8962, ha bocciato l’equiparazione tra società personali e Srl, risolvendo il dubbio sull’assimilabilità della Srl con una durata particolarmente lunga alla società a tempo indeterminato e la conseguente possibilità di recesso ad nutum. Dubbio giustificato anche da un passo di una precedente pronuncia del 2013 (sentenza n.9662).

Con la pronuncia del 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito più chiaramente che, anche quando lo statuto prevede una durata della società superiore alle legittime aspettative di vita dei soci fondatori (nel caso a una Srl con una durata fino al 2050) ilsolo superamento della «ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale»può consentire il diritto di recesso fuori dai casi stabiliti dal Codice civile.

Il Tribunale di Milano ha quindi concretizzato il concetto (sentenza 6360/2019) sancendo, alla luce dell’oggetto sociale, che la durata di 132 anni di una società immobiliare non è «né apparente, né arbitraria, né irrazionale», tanto più quando la compagine sociale si presenti priva di una «possibile contrapposizione tra soci/soci di maggioranza e di minoranza». La durata di 132 anni non è un orizzonte temporale eccessivo per l’apertura della liquidazione di una Srl che esercita un’attività immobiliare.

La decisione milanese, come anche la sentenza del Tribunale di Napoli del 17 aprile 2019 in tema di recesso ad nutum da una società holding ed in contrasto con precedente giurisprudenza di merito, valuta decisiva la natura del progetto imprenditoriale delineato con l’accettazione della clausola sull’oggetto sociale.

I giudici milanesi valorizzano argomenti di carattere testuale, negoziale e funzionale. Infatti, la decisione si fonda sulla constatazione che l’articolo 2473 del Codice civile è chiaro nell’ammettere il recesso solo in determinate situazioni, che possono essere ampliate dall’autonomia privata; tuttavia, nel caso in esame il testo statutario era chiaro nel non includere ipotesi ulteriori ed, infine, andava pure tenuto conto che le società di capitali hanno l’attitudine a proseguire indefinitamente l’attività nel tempo. Ciò che sul piano pratico è di particolare interesse è non tanto il rifiuto della parametrazione della durata della società alle aspettative di vita dei soci, già affermata dalla Cassazione, quanto l’affermazione che la durata per oltre un secolo di società immobiliare non sia irragionevole rispetto alla natura dell’affare.

Non conta l’aspettativa di vita
La soluzione, senza dubbio, è funzionale ad una lettura più “oggettiva” del rilievo delle “persone” dei soci che la riforma societaria del 2003 intendeva promuovere; infatti, svalorizza l’elemento individualistico a beneficio di una concezione tipologica del socio. Si tratta di un’idea più congruente con la natura capitalistica della partecipazione alle società a responsabilità limitata, che spesso sono state avvicinate alle società di persone in modo sin troppo descrittivo e poco attento al diritto positivo, rischiando di trascurare che, appunto, la riforma non ha comunque sottratto la Srl al novero delle società di capitali. Sotto questo profilo val la pena di ricordare, in particolare, le diversità di regole protettive dei creditori che, non solo sul piano sistematico ma anche su quello concreto della tutela degli interessi meritevoli, suggeriscono molta prudenza nell’estensione di istituti propri delle società di persone alle Srl.

Il tempo di vita del socio è irrilevante

È decisivo il progetto imprenditoriale
È illegittimo il recesso ad nutum da una Srl contratta a tempo determinato, quando il termine, valutato alla luce dell’interpretazione delle clausole statutarie e delle successive vicende della società, appaia congruo rispetto al compimento del progetto imprenditoriale che ne costituisce l'’ggetto, per il tenore letterale dell’articolo 2473 del Codice civile, che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, e per l'impossibilità di applicare la previsione dell’articolo 2285 - dettata per le società di persone - della durata della vita.
Tribunale di Napoli, sentenza 17 aprile 2019

È decisivo il progetto imprenditoriale
È illegittimo il recesso ad nutum da una Srl contratta a tempo determinato, quando il termine, valutato alla luce dell’interpretazione delle clausole statutarie e delle successive vicende della società, appaia congruo rispetto al compimento del progetto imprenditoriale che ne costituisce l'’ggetto, per il tenore letterale dell’articolo 2473 del Codice civile, che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, e per l'impossibilità di applicare la previsione dell’articolo 2285 - dettata per le società di persone - della durata della vita.
Tribunale di Napoli, sentenza 17 aprile 2019

Le ragionevoli aspettative sono un parametro

Società sine die
La ratio sottesa all’artIcolo 2473 del Codice civile induce a ritenere che il recesso del socio di Srl possa essere esercitato ad nutum (senza una giusta causa) non solo nelle ipotesi di società contratta “formalmente” a tempo indeterminato, ma anche nei casi in cui la durata sia talmente lunga da superare le ragionevoli aspettative di vita di uno dei soci (nel caso trattato dal Tribunale di Roma, il 31 dicembre 2050) e da far ritenere la società come costituita sine die, diversamente si disconoscerebbe l’esigenza di salvaguardia del principio di ordine pubblico dell’inammissibilità di vincoli perpetui.
Tribunale di Roma, sentenza 28 novembre 2017

Il disinvestimento è sempre possibile
La previsione di una durata della Srl per un tempo particolarmente lungo (nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione era l’anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l’assimilabilità ad una società a tempo indeterminato. Perciò, in base all’articolo 2473 del Codice civile, compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelare l’affidamento del socio circa la possibilità di disinvestimento della quota da una società che può essere considerata sostanzialmente a tempo indeterminato.
Cassazione, sentenza 22 aprile 2013, n. 9662

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