Controlli e liti

La mancata costituzione dell’ente locale fa perdere il diritto al recupero

La sentenza 1257/7/2021 della Ctp Messina: stop alla pretesa senza prova della notifica delle iscrizioni a ruolo o di atti interruttivi della prescrizione

L’ente locale, che non si costituisce nel giudizio tributario, perde il diritto alla riscossione dei tributi se non fornisce prova della notifica dei relativi ruoli e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione. Così la sentenza 1257/7/2021 della Ctp Messina (presidente e relatore Adile).

La vicenda

Una Srl apprende di aver a proprio carico somme derivanti da ruoli concernenti tributi locali, pretesa della quale viene a conoscenza per il tramite accesso agli atti. Quindi presenta ricorso introduttivo innanzi al giudice tributario, ove contesta l’omessa notifica delle iscrizioni a ruolo, l’intervenuta decadenza del diritto alla riscossione, l’intervenuta prescrizione del credito. L’ente locale non si costituisce.

La decisione

I giudici messinesi, constatata la mancata costituzione del Comune, accolgono le doglianze della contribuente per quanto segue. Benché ritualmente evocato in giudizio, l’ente locale non si è costituito sottraendosi all’onere probatorio su di esso gravante: non vi è prova della notifica delle iscrizioni a ruolo, cioè delle cartelle, e non vi sono nemmeno di atti interruttivi della prescrizione, ragion per cui la pretesa tributaria va annullata.

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