Adempimenti

La nota di variazione Iva da chi cede i crediti pro solvendo

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di Francesco Pietrobon e Matteo Piva

In caso di cessione di crediti pro solvendo, il soggetto legittimato ad emettere le note di variazione ai fini Iva in presenza di procedure concorsuali resta il cedente, anche qualora l’insinuazione al passivo sia stata effettuata dal cessionario.

È quanto emerge da una risposta a interpello, non ancora pubblicata, con cui le Entrate hanno fornito un importante chiarimento in merito all’emissione di note di variazione Iva per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, nell’ipotesi in cui il credito sia stato ceduto con clausola pro solvendo. Nella fattispecie, la società istante aveva ceduto ad una società di factoring posizioni creditorie nei confronti di alcuni clienti, con garanzia del cedente nel caso di inadempimento del debitore (cessioni pro solvendo). A seguito del fallimento dei debitori ceduti, nelle procedure concorsuali si insinuava la società di factoring, soggetto legittimato in quanto titolare giuridico del credito, anche se poi gli effetti dell’insolvenza si sarebbero riversati in capo al cedente in virtù della clausola pro solvendo.

A fronte di tale disallineamento tra il soggetto che aveva emesso le fatture (il cedente) e quello nei confronti del quale le procedure sarebbero state dichiarate infruttuose (il cessionario), il cedente ha interpellato l’Agenzia, sostenendo di essere ugualmente titolato a emettere note di variazione ex articolo 26, comma 2 del Dpr 633/1972; ogni diversa ricostruzione avrebbe violato il principio di neutralità Iva.

Nell’accogliere la soluzione del contribuente, l’Ufficio osserva anzitutto come, in caso di fallimento, il diritto ad effettuare la variazione sorge con il decreto che dichiara esecutivo il riparto finale ovvero con il decreto di chiusura (Circolare 77/2000). In tale contesto, per stabilire il soggetto legittimato ad emettere le note di variazione, assume rilevanza la circostanza che le cessioni in oggetto siano avvenute pro solvendo: in tali casi l’articolo 1267 del Codice civile dispone che la garanzia del cedente venga meno se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore dipende da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso. Pertanto, visto che il factor è obbligato – pena la perdita della garanzia – a insinuarsi nelle procedure fallimentari, è fisiologico che le stesse vengano iniziate e gestite da tale soggetto. Sotto il profilo sostanziale, invece, i loro effetti si riverberano sul cedente che, con la cessione pro solvendo, rimane responsabile dell’inadempimento del debitore.

Per questo, conclude l’Ufficio, il fatto che il soggetto insinuato nel passivo sia diverso rispetto a quello che ha assolto l’Iva al momento dell’effettuazione dell’operazione non è di ostacolo all’applicazione della disciplina delle variazioni in diminuzione.

La risposta è significativa anche perché giunge a conclusioni diverse dalla risoluzione 120/2009, che però riguardava crediti ceduti pro soluto.

Per approfondire

Sistema Frizzera - Note di variazione Iva - di Studio Associato CMNP

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