La notifica della citazione per la revoca fa scattare il termine breve per il ricorso
La notifica della citazione per la revocazione di una sentenza di appello corrisponde a quella della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per il deposito del ricorso per Cassazione. Pertanto la tempestività del susseguente ricorso di legittimità deve essere verificata non soltanto in merito al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche in riferimento a quello di 60 giorni, decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo che il giudice incaricato, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per depositare il ricorso di legittimità. A tale conclusione è giunta la sentenza 12290/2018 della Cassazione .
Un contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva di registro relativa a un atto di compravendita registrato il 19 giugno 2008 con cui gli eredi con beneficio d’inventario del defunto, tra i quali il ricorrente, avevano ceduto un immobile strumentale facente parte dell’azienda rientrante nel compendio ereditario del defunto. Le parti hanno assoggettato tale cessione a Iva e l’ufficio del registro ha emesso un atto impositivo ritenendo che il contratto dovesse essere assoggettato a imposta di registro. La Ctp ha respinto il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Ctr, sul rilievo che la vendita dell’immobile non era avvenuta nell’ambito di un’attività liquidatoria dell’impresa, avente a oggetto la cessione dei singoli beni aziendali, ma bensì all’interno della procedura di liquidazione prevista dall’articolo 499 del Codice civile, ove la posizione dell’erede che effettua la liquidazione dell’eredità beneficiata, risulta essere incompatibile con il suo subentro nei rapporti patrimoniali del defunto e con la prosecuzione dell’attività di impresa, posto che l’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.
In opposizione alla sentenza della Ctr il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 del Codice di procedura civile, in relazione agli articoli 1 e 35-bis, comma 2, del Dpr 633/1972 e dell’articolo 490 del Codice civile sostenendo che la norma, di cui al menzionato comma 2, estende la disciplina dell’Iva anche alle operazioni effettuate dagli eredi per la liquidazione dell’azienda, senza distinzione tra eredi puri e semplici ed eredi beneficiati.
L’agenzia delle Entrate, costituendosi con controricorso, eccepiva che la ricorrente aveva svolto domanda di revocazione della sentenza oggetto dello stesso ricorso per Cassazione, domanda notificata all’Agenzia il 13 ottobre 2015.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando il principio, oramai consolidato, secondo cui la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione e pertanto, la tempestività del successivo ricorso per cassazione, va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice competente, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 398 Codice di procedura civile (Cassazione, 23572/2015).
Nel caso di specie la ricorrente non aveva comprovato che il Giudice investito della revocazione avesse sospeso il termine per proporre ricorso per Cassazione e aveva notificato il relativo ricorso in data 1° marzo 2016 e, dunque, oltre il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 325 del Codice di procedura civile decorrenti dal 13 ottobre 2015, data di avvenuta conoscenza legale della sentenza (notifica della domanda di revocazione).