La notifica successiva dell’avviso non blocca la definizione agevolata del Pvc ammesso
L’eventuale notifica di un avviso di accertamento non può bloccare l’adesione alla definizione agevolata di un Pvc (processo verbale di constatazione) consegnato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl 119/2018). È la conclusione a cui si giunge da un’attenta lettura dell’articolo 1 del decreto fiscale.
Nonostante dalle schede esplicativa pubblicate dall’Agenzia sulla definizione agevolata dei Pvc possa apparire il contrario (vi si legge che «è possibile definire il contenuto integrale dei Pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che non sia stato ancora ricevuto un invito al contraddittorio o notificato un avviso di accertamento») la norma è molto precisa sulle cause ostative.
L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 1, del Dl 119/2018 stabilisce, infatti, che è possibile definire solo i verbali per i quali appunto al 24 ottobre non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio previsto dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs 218/1998. Quindi, nessun ostacolo alla definizione del Pvc, anche se un’eventuale notifica dell’atto accertativo non mancherebbe di creare problemi concreti. Tale atto di accertamento, non definibile in base all’articolo 2 del Dl 119/2018, comporterebbe delle scadenze ben precise e che dovrebbero essere quindi gestite in maniera parallela all’eventuale definizione del processo verbale. Ciò, ad esempio, presentando istanza di accertamento con adesione al fine di aggiungere agli ordinari 60 giorni ulteriori 90 giorni in maniera da non far scadere i termini del ricorso. Istanza, che si ritiene, non sia incompatibile con la definizione agevolata, diversamente da quanto accade nel caso in cui l’atto di accertamento sia già stato notificato al 24 ottobre scorso. Tuttavia, anche così facendo, potrebbe accadere che ben prima del 31 maggio 2019 il soggetto si trovi a dover decidere se procedere all’adesione o proporre ricorso. Questa soluzione, quindi, non appare la più efficiente in quanto potrebbe ridurre in maniera drastica i tempi stabiliti dalla legge per la definizione in base ad una scelta “soggettiva” dell’ufficio sul come operare (notificare o meno l’atto accertativo pur in presenza della proroga biennale dei termini). La sospensione dell’invio, prevista normativamente, servirebbe quindi a evitare tali possibili problematiche.
Facendo un passo indietro, però, resta da chiarire se dal 24 ottobre scorso siano o meno sospesi i termini per l’invio del conseguente avviso di accertamento fino alla data ultima fissata per aderire alla definizione dei Pvc, vale a dire, fino al 31 maggio 2019.
Al riguardo, la norma non dice nulla sul punto. Tuttavia, la risposta dovrebbe essere positiva ed è desumibile da alcuni passaggi contenuti nel provvedimento. In primo luogo, infatti, la norma dispone che la definizione dei Pvc avviene con la presentazione della dichiarazione e il pagamento delle sole imposte dovute. Pertanto, sebbene l’integrativa sia già teoricamente ipotizzabile e le relative imposte pagabili, il comma 2 dell’art. 1 stabilisce che le modalità per l’invio del modello dovranno essere oggetto di un provvedimento da parte del direttore dell’agenzia delle Entrate. Quindi fino a quando il provvedimento non verrà pubblicato, non si potrà presentare alcuna dichiarazione per l’adesione. Inoltre, il provvedimento stabilisce che la definizione si perfeziona con la presentazione della integrativa e il versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019 e che in caso di mancato perfezionamento all’adesione l’ufficio procederà ad inoltrare il relativo avviso di accertamento. Ne discende che la notifica dell’atto accertativo non potrà che avvenire successivamente alla data ultima per il perfezionamento della sanatoria ossia, dopo il 31 maggio 2019.