La nuova cartella di pagamento mette in chiaro l’ente creditore
Nuova cartella di pagamento più semplice e con colori diversi per individuare l’ente creditore.
È così che, con l’avvicendamento tra Equitalia e agenzia Entrate Riscossione, debutta la nuova cartella di pagamento che viene utilizzata con riferimento ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal primo luglio 2017.
La nuova cartella, introdotta con provvedimento del 14 luglio 2017, risulta essere più chiara e più semplice rispetto alla precedente. Una delle novità è che in prima pagina presenta un sommario che fornisce, in modo sintetico, le motivazioni che stanno alla base dell’iscrizione a ruolo e che hanno conseguentemente provocato l’emissione della cartella stessa. Per esempio, si può trovare indicato «controllo modello Unico», «infrazione codice della strada», ecc.
Il sommario, poi, oltre a evidenziare sempre e comunque, come accadeva con la precedente cartella, gli importi che sono richiesti in pagamento, riporta anche l’anno d’imposta a cui si riferiscono le iscrizioni a ruolo, ma solo con riferimento ai crediti di natura erariale (Irpef, Ires, Iva, ecc).
Anche con riferimento alle sezioni che compongono la cartella vi è una riorganizzazione. Nella nuova cartella è presente, infatti, un prospetto che riepiloga tutte le somme che risultano essere dovute dal contribuente, che vengono suddivise tra quelle che sono di competenza degli enti creditori, che hanno affidato la riscossione all’agente, e quelle che spettano all’agente della riscossione stessa. Vi è la suddivisione, quindi, tra somme dovute, interessi di mora, diritti di notifica, che sono dovuti proprio per l’attività di notifica delle cartelle di pagamento e che risultano fissati per legge; oneri di riscossione, suddivisi ulteriormente tra quelli spettanti all’ente creditore e quelli di competenza dell’agente della riscossione.
Per facilitare la lettura degli importi iscritti a ruolo e la tipologia di debito, ciascun ente creditore viene individuato da un colore diverso: arancione per le agenzie fiscali, verde per gli enti territoriali, viola per gli altri enti.
Si evidenzia inoltre che nella sezione rubricata «Informazioni dall’agente della riscossione», vengono indicate le somme da pagare, attraverso un dettaglio dei costi che devono essere sostenuti, sia che i versamenti vengano effettuati entro 60 giorni dalla notifica, sia che vengano effettuati oltre tale termine. Gli altri dati indicati, sempre nella sezione in commento, riguardano i canali e le modalità a disposizione del contribuente per effettuare il pagamento, la rateazione, sia ordinaria che straordinaria, le modalità per la sospensione legale della riscossione, i termini per il ricorso, con una tabella che riporta anche l’Autorità e i motivi per ricorrere, nel caso in cui, naturalmente, si debbano contestare vizi che riguardano esclusivamente l’attività dell’agente della riscossione, i canali da contattare per informazioni e chiarimenti, gli sportelli della provincia che sono di competenza del contribuente nonché, infine, il responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella stessa.
Anche l’ultima sezione, titolata «Ruolo emesso da» e che, essendo a disposizione dell’ente creditore, contiene comunicazioni da questi al contribuente come, per esempio, i termini per la presentazione del ricorso e il dettaglio degli importi dovuti, assume un colore diverso, come già sopra indicato, a seconda dell’ente creditore stesso.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco