La nuova direttiva Ue aumenta trasparenza e tutela delle imprese
Modifiche delle regole sull’arbitrato in vista, anche in ambito Ue. È quanto emerge dalla proposta di direttiva emanata il 23 maggio scorso dal Consiglio dell’Unione sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione.
La proposta di direttiva ricalca gli aspetti principali della convenzione 90/436/Ce tuttavia ne amplia l’ambito di applicazione e introduce meccanismi di funzionamento che consentiranno di accelerare e rendere maggiormente vincolante la risoluzione delle controversie.
Il campo di applicazione sarà esteso a tutte le situazioni transfrontaliere soggette a doppia imposizione del reddito d’impresa, escludendo unicamente le situazioni di doppia non imposizione e i casi di frode, dolo o colpa grave. Quindi anche a tutti i casi in cui si contesti la deducibilità di un costo in capo a un soggetto a fronte della imponibilità del ricavo per la controparte Ue.
In linea con la convenzione 90/436/Ce, la direttiva prevede una procedura amichevole per risolvere le controversie internazionali, avviata con la denuncia del contribuente, in virtù della quale gli Stati membri devono raggiungere un accordo. Qualora entro due anni le autorità non trovino l’accordo si passerà alla fase arbitrale che dovrà portare all’emissione di una decisione finale vincolante per i Paesi interessati in un periodo massimo di 15 mesi. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri selezionati tra personalità indipendenti (uno per ciascuno Stato più un presidente), nonché un rappresentante di ciascuno Stato. Gli Stati membri potranno istituire una forma alternativa di organismo di risoluzione delle controversie che potrà risolvere il caso ricorrendo a qualsiasi tecnica concordata tra gli stati stessi.
Saranno rafforzati i meccanismi di tutela delle imprese in caso di decisioni negative. In particolare, sarà possibile ricorrere all’arbitrato anche durante la fase preliminare della procedura per risolvere il conflitto sull’ammissibilità della pratica, nel caso in cui gli stati non concordino sulla stessa. Si potrà inoltre adire il tribunale nazionale in varie situazioni di ritardo o inattività delle autorità competenti, ad esempio per la nomina degli arbitri o per l’attuazione della decisione finale della procedura.
La direttiva punta anche a una maggiore trasparenza. Le comunicazioni con i contribuenti saranno intensificate: le imprese saranno ad esempio informate in merito all’accettazione del caso, alla costituzione, composizione e regole di funzionamento del collegio arbitrale oltre che all’esito della procedura. È inoltre previsto che gli Stati possano pubblicare la decisione definitiva, previo accordo con il contribuente.
Gli Stati membri avranno tempo fino al 30 giugno 2019 per recepire la direttiva nell’ordinamento interno. Le nuove disposizioni si applicheranno alle controversie relative agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2018 o in data successiva. Gli Stati avranno la possibilità di prevedere l’applicazione anche a periodi precedenti.