Adempimenti

La Pa resta in attesa dell’esclusione per la «e-fattura»

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di Paolo Parodi e Benedetto Santacroce

Non danno pace agli enti pubblici le disposizioni connesse allo spesometro (articolo 21 del Dl 78/10), né con riferimento agli obblighi 2016 (in scadenza il 10 aprile 2017) né in relazione alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2017.

Il vecchio spesometro

In vigenza del vecchio spesometro, con riferimento alle annualità precedenti il 2016, avevamo assistito ad esclusioni dell’ultima ora: in relazione al 2015, in particolare, l’esclusione è derivata dal provvedimento delle Entrate 2016/49798 del 6 aprile dello scorso anno. Un provvedimento che, reiterando precedenti analoghe disposizioni e rivolgendosi alle amministrazioni pubbliche all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, non aveva esteso l’esclusione allo spesometro 2016. Le motivazioni dell’esclusione erano però di carattere “permanente”, in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici, a fronte dell’introduzione della fatturazione elettronica e dello split payment.

Per estendere l’esclusione allo spesometro 2016 servirebbe una norma anche perché, a fronte dei dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria attraverso lo Sdi, gli enti pubblici dovrebbero sostenere costi di adeguamento informatico per un obbligo che termina con il 2016 e assume nuova veste con il 2017.

Il mancato coordinamento

In relazione alle disposizioni afferenti il nuovo spesometro, gli enti pubblici soffrono invece del mancato coordinamento fra le disposizioni al Dl 193/16 e quelle del Dlgs 127/15 (articolo 1, comma 3). In particolare, nel caso in cui il contribuente (enti pubblici compresi) opti per trasmettere i dati di tutte le fatture emesse e ricevute anziché presentare il nuovo spesometro, il provvedimento delle Entrate 182070 del 28 ottobre 2016 (punto 2.2) dispone che i dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di interscambio (Sdi) possono non essere trasmessi in quanto l’Agenzia acquisirà i dati contenuti nelle fatture elettroniche.

Ciò significa che, esercitando l’opzione (articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015), si è esonerati dal nuovo spesometro ma si è altresì esonerati da trasmettere le fatture tramite Sdi, in quanto i dati delle stesse sono comunque già in possesso dell’amministrazione finanziaria. Occorrerebbe un intervento chiarificatore per sancire definitivamente una disposizione di sistema: i dati delle fatture elettroniche che transitano per il Sistema di interscambio possono non formare oggetto di alcun tipo di comunicazione, ivi compreso lo spesometro ex articolo21 del Dl 78/10. Ciò assolverebbe a una duplice finalità: risolverebbe l’annosa questione spesometro per gli enti pubblici in relazione al ciclo passivo (lo spesometro verrebbe infatti limitato alle sole fatture di acquisto estere non elettroniche), ma darebbe altresì notevole impulso affinché gli stessi enti pubblici adottassero la fatturazione elettronica per il proprio ciclo attivo nei confronti dei privati.

La soluzione proposta sembra però non trovare conferma nelle posizioni espresse dalle Entrate nel quinto Forum nazionale della fatturazione elettronica ed e-procurement (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Riferendosi però al mondo privato, l’Agenzia ha affermato che anche in caso della veicolazione di fatture elettroniche B2B (da un’impresa a un’altra) attraverso il Sistema di interscambio e in caso di mancato esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati ai sensi del Dlgs 127/2015, i contribuenti saranno obbligati alla comunicazione trimestrale.

Una certezza però esiste per gli enti pubblici: non c’è esonero dall’obbligo di comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva (nuovo articolo 21-bis del Dl 78/10).

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