La Pec garantisce la decorrenza Ace
La rinuncia ai crediti vantati dai soci non determina solo vantaggi patrimoniali derivanti dalla trasformazione del debito della società in una posta di patrimonio netto. La società può anche beneficiarne ai fini Ace. Il decreto del Mef del 3 agosto 2017 all’articolo 5, comma 2, lettera a) prevede, infatti, che rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società.
È importante stabilire il momento a decorrere dal quale le rinunce rilevano ai fini del computo della base imponibile Ace. Secondo l’articolo 5, comma 5, del decreto gli incrementi derivanti dalla rinuncia dei crediti rilevano dalla data dell’atto di rinuncia. Questa regola temporale assume particolare rilevanza nel periodo d’imposta in cui il socio effettua l’atto di rinuncia. In tale periodo, infatti, l’incremento patrimoniale ai fini del calcolo dell’agevolazione Ace deve essere ragguagliato pro rata temporis. Per questo diventa determinante attribuire al documento di rinuncia una data certa, senza la quale la società si troverebbe costretta a dover rinunciare al beneficio Ace.
Considerato che gli incrementi patrimoniali rilevano anche per i periodi d’imposta successivi, è lecito domandarsi se l’assenza di data certa precluda l’agevolazione Ace anche per questi periodi d’imposta. Sembrerebbe ragionevole non propendere per tale possibilità. L’agenzia delle Entrate nelle varie circolari Ace non si è mai espressa su questo specifico aspetto legato alla rinuncia dei crediti. Tuttavia, in via analogica si può fare riferimento alla circolare del 6 marzo 1998, n. 76, sulla Dit e alla relazione all’abrogato Dm 14 marzo 2012 in materia di Ace che - con riferimento al momento di rilevanza dell’incremento derivante dagli accantonamenti degli utili a riserva - hanno affermato che, per gli esercizi successivi, gli accantonamenti di utile continuano ad avere rilevanza, ai fini dell’incremento del capitale investito, per l’intero importo.
Circa le modalità da utilizzare per attribuire data certa a un documento, l’Agenzia nella circolare 12/E/10 al punto 2.12 ha precisato che nulla osta all’utilizzo dello strumento della posta elettronica certificata (Pec), in quanto esso è idoneo ad attestare la certezza della data. Allo stesso modo, l’Agenzia al successivo punto 4.3 ha chiarito che, al fine di verificare con certezza la data di un atto di rinuncia incondizionata al diritto alla restituzione di crediti da parte di soci, può far fede, ad esempio, la data risultante dalla Pec inviata dal socio alla società o la data di consegna al servizio postale risultante dal timbro datario su lettera raccomandata.
La data della delibera dei soci, se il relativo verbale non è redatto da un notaio, non è invece sufficiente. Come inoltre è stato indicato nella circolare 56/E/2009, la data certa a un documento può anche essere attribuita tramite l’autentica (ad esempio, da parte di un notaio) delle firme (scrittura privata autenticata), come stabilisce l’articolo 2704 del Codice civile.