Controlli e liti

La perdita da «vendor loan» è deducibile

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di Alessandro Germani

La risposta 29 dell’Agenzia di ieri riguarda una complessa operazione finanziaria attuata da una holding di partecipazioni. Nell’ambito della cessione di una partecipazione a un fondo di private equity, l’interpellante ha richiesto quale fosse il corretto trattamento fiscale da applicare a un vendor loan, comprensivo di interessi capitalizzati (cosiddetto «Pik», payment in kind) e a strumenti finanziari convertibili anch’essi provvisti di interessi Pik.

Gli strumenti finanziari erano soggetti ad una particolare alea in quanto il raggiungimento di un certo Irr (tasso interno di rendimento) da parte del socio di maggioranza avrebbe consentito il rimborso del capitale più gli interessi, oltre alla conversione in azioni secondo un certo rapporto, mentre il mancato raggiungimento avrebbe comportato una riduzione degli ammontari, fino al loro completo azzeramento, come è poi avvenuto. Infatti, per via del cattivo andamento economico della partecipata, l’istante ha negli anni svalutato sia il vendor loan sia gli interessi Pik su questo e sugli strumenti finanziari, riprendendo gli importi a tassazione. Nel 2017 vi è stata l’omologazione del concordato preventivo della partecipata.

Circa il vendor loan, trattandosi di un prestito subordinato, per l’Agenzia esso riveste la natura di credito, come tale riconducibile all’articolo 101, comma 5 Tuir. Quindi, in presenza dell’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale la perdita può essere dedotta a partire dal 2017, sebbene siano state operate in passato alcune svalutazioni contabili non dedotte (circolare 26/E/13).

Per ciò che concerne gli strumenti finanziari convertibili, sono fiscalmente assimilati alle azioni, se la relativa remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo. Tale condizione è infatti dirimente per la qualificazione dello strumento, anche se esso incorpori un rapporto di mutuo (circolare 4/E/06).

Pur essendo la sorte degli strumenti finanziari legata all’Irr raggiunto dal socio investitore, ciò non può comportare che gli stessi siano qualificati come assimilati alle azioni (circolare 26/E/04); pertanto le svalutazioni dovevano essere dedotte negli esercizi di contabilizzazione, non potendosi invece applicare la disciplina della perdita su crediti (articolo 101, comma 5, Tuir).

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