Controlli e liti

La permanenza prolungata dei verificatori non inficia la validità dell’accertamento

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di Roberto Bianchi

Il superamento del termine di permanenza degli operatori dell’agenzia delle Entrate nella sede del contribuente in fase di verifica - disciplinato dall’articolo 12, comma 5, della legge 212/2000 - non genera la sopravvenuta inadeguatezza del potere di accertamento ispettivo e nemmeno l’invalidità degli atti espletati o l’inutilizzabilità delle prove collezionate. Nessuan di tali sanzioni è stata contemplata dal legislatore, la cui scelta appare giustificata dal mancato interessamento di diritti del contribuente costituzionalmente garantiti. A tale conclusione è giunta la Cassazione con la sentenza 9448/2018 .

Un contribuente, in proprio e in qualità di erede, titolare di una ditta individuale e di legale rappresentante di una Srl, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Ctr dell’Umbria la quale ha rigettato l’appello proposto nel corso del giudizio e introdotto attraverso l’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi ai fini Irpef, Irpeg e Iva, mediante i quali è stata contestata l’inerenza di alcuni costi e l’omessa contabilizzazione di ingenti ricavi, in forza di un processo verbale redatto e afferente a entrambe le aziende.
Nel ricorso per Cassazione il contribuente ha lamentato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la circostanza che il giudice di appello abbia rigettato la censura concernente la violazione, da parte degli accertatori, del limite di tempo prescritto per la loro permanenza presso il contribuente ai fini della verifica.

A parere del collegio di legittimità il ricorso è infondato considerato che, nell’ambito delle verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, disciplinato dall’articolo 12, comma 5, della legge 212/2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, nè l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (Cassazione, sentenze 7584/2015 e 17002/2012).

È indubbio che uno dei problemi che finora non ha trovato una soluzione definitiva riguarda i tempi di durata della verifica, sebbene l’articolo 12, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente abbia previsto che la permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria, non possa superare i trenta giorni, prorogabili una sola volta per ulteriori trenta giorni.

Spesso, però, non risulta possibile prevedere precisamente e a priori il tempo necessario per lo svolgimento di tutte le attività che, inevitabilmente, risultano essere influenzate da un lato, dal tipo di controllo da effettuare (verifica generale, parziale, semplice controllo) e dall’altro, dal numero e dalla tipologia di attività istruttorie avviate. Ed è proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto che il chiarimento fornito dalla Guardia di Finanza in occasione di Telefisco 2018 ha sancito che, qualora nel corso della verifica si renda necessario acquisire informazioni dal contribuente, i termini per fornire la risposta, in un contesto di leale collaborazione, dovranno essere stabiliti caso per caso e, ove possibile, di concerto con il contribuente.

Cassazione, sentenza 9448/2018

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