Imposte

La possibilità di vendita del bene ipotecato non limita il potere del debitore

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di Luigi Lovecchio

La possibilità, prevista nell’articolo 52, c. 2 bis, Dpr n. 602/1973, di vendere il bene ipotecato a terzi, con la partecipazione all’atto dell’agente della riscossione, non comporta alcuna limitazione nel potere di disposizione del bene in capo al debitore. Essa deve pertanto interpretarsi come facoltà che determina l’obbligo in capo al creditore di liberare il bene dal vincolo ipotecario (“purgazione”), in forza della sua partecipazione all’atto di vendita. Con due studi specifici della Commissione studi tributari (n. 266-16 e n. 80-17), il Consiglio del Notariato affronta con il consueto approfondimento alcune tematiche indotte dai recenti interventi legislativi in materia di riscossione coattiva.
Ai sensi dell’articolo 77, Dpr n. 602/1973, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore se l’importo complessivo del credito è almeno pari a 20.000 euro. Per effetto dell’ultimo arresto delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19667/2014), dovrebbe essere oramai acclarato che l’ipoteca in esame costituisce uno strumento cautelare posto a garanzia del credito erariale, e non già un mezzo preordinato all’esproprio del bene. Viene altresì ricordato che l’iscrizione di ipoteca è necessaria allorquando si intende avviare l’espropriazione immobiliare. In questo caso, infatti, l’articolo 76, Dpr n. 602/1973, prescrive l’esistenza di un debito a ruolo superiore a 120.000 euro e il decorso di sei mesi dall’iscrizione di ipoteca.
In tale contesto, si inserisce il nuovo comma 2 bis inserito nell’articolo 52, Dpr n. 602/1973, che consente al debitore di procedere alla cessione autonoma del bene pignorato o ipotecato in favore di terzi, facendo partecipare all’atto l’agente della riscossione. Ci si chiede pertanto se la menzione della cessione dell’immobile ipotecato (ma non pignorato) comporti l’apposizione di limitazioni al potere di disposizione del bene in capo al debitore, il quale sarebbe, ove così fosse, obbligato a ottenere il consenso dell'agente della riscossione. Al riguardo, lo studio rileva che malgrado talune specificità dell’ipoteca esattoriale, ad essa trova applicazione la disciplina civilistica, in quanto non derogata. Ne consegue che l’immobile vincolato può sempre essere ceduto dal debitore, pur senza l’assenso del creditore, realizzandosi, in tale eventualità, il potere del creditore di espropriare il bene anche nei confronti del terzo acquirente (diritto di sequela).
Ugualmente, appare applicabile l’istituto della “purgazione” del bene (articolo 2867 c.c.). In forza di questo, il terzo acquirente che paga al creditore ipotecario il valore del bene ceduto ha diritto alla liberazione dell’immobile dal vincolo. La ratio del sopra citato articolo 52, c. 2 bis, Dpr n. 602/1973, risiede pertanto non già in una limitazione dei poteri del debitore nella cessione del bene ipotecato bensì nell’obbligo che viene così ad assumere l’agente della riscossione a cancellare il vincolo ipotecario. La cessione dovrebbe peraltro avvenire al corrispettivo minimo determinato secondo le regole del medesimo Dpr n. 602. Si osserva infine come il pagamento dell’intero prezzo effettuato in favore dell’agente della riscossione debba ritenersi pienamente liberatorio per il terzo acquirente, senza che possano rilevare le successive attribuzioni delle somme pagate.

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