Controlli e liti

La preferenza agli altri debiti integra l’omesso versamento dell’Iva

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di Antonio Iorio

L’imprenditore che sceglie di estinguere i debiti bancari e le ipoteche immobiliari con le somme disponibili derivanti dalla vendita dell’unico cespite invece di versare l’Iva dovuta commette il reato di omesso versamento. La scelta di non pagare il debito erariale è infatti prova del dolo. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Cassazione con la sentenza 35893/2018 depositata ieri (clicca qui per consultarla).

Il rappresentante legale di una Srl operante nel settore immobiliare vendeva l’unico immobile posseduto e con l’incasso estingueva i debiti bancari e l’ipoteca immobiliare ma non versava l’Iva derivante dalla dichiarazione annuale per importi superiori alla soglia penale che comunque iniziava a rateizzare fino alla sentenza di primo grado. Era assolto in primo grado ma condannato in appello.

La decisione era impugnata in Cassazione. La difesa eccepiva, tra l’altro, che la Corte d’appello, pur riconoscendo la grave crisi economica che aveva interessato il mercato immobiliare travolgendo la società, non aveva tratto le dovute conclusioni in merito alla sussistenza della causa di forza maggiore che aveva comportato l’omissione del versamento dell’imposta. Lamentava inoltre che dall’esame dei testimoni era emerso che la vendita dell’immobile rappresentasse l’unica operazione favorevole mentre secondo il giudice di appello tale circostanza non era provata richiedendo cosi una sorta di «probatio diabolica» all’imprenditore.

La Suprema corte ha respinto il ricorso ricordando innanzitutto che i reati di omesso versamento delle imposte, sono punibili, come chiarito da tempo dalle Sezioni Unite penali, a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di non versare all’Erario le somme dovute non essendo richiesto uno specifico fine di evadere le imposte
La prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge quanto dovuto a titolo di imposta, che deve essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine previsto.

Il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è legato normalmente al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto di imposta effettua tali operazioni riscuote l’Iva dall’acquirente e deve quindi tenerla accantonata per l’erario organizzando le risorse disponibili per adempiere all’obbligazione tributaria. In merito alla crisi di liquidità che può escludere la colpevolezza, la Cassazione negli anni ha poi ritenuto necessario l’onere di allegazione che deve riguardare non solo l’aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l’impresa, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutare in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire risorse economiche necessarie per il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie anche attraverso l’esposizione del patrimonio personale dell’imprenditore. Nel caso specifico, secondo i giudici di legittimità, l’imputato ha volontariamente scelto di estinguere i debiti bancari e l’ipoteca gravante sull’immobile con le somme incassate dalla vendita e pertanto il dolo è provato proprio da tale scelta
Gli stessi concetti sono stati ribaditi dalla Cassazione con la sentenza 38594/2018 depositata sempre ieri.

Cassazione, sentenza 38593/2018

Cassazione, sentenza 38594/2018

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