Controlli e liti

La pretesa può cambiare durante il processo

di Roberto Bianchi

La pretesa dell’amministrazione fiscale può ridursi durante il contenzioso. A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2262/2018.

Nel processo tributario, infatti, le parti mantengono la disponibilità dei diritti oggetto di contestazione. Quindi, nel caso in cui l’agenzia delle Entrate riconosca, in corso di causa, la correttezza di un’eccezione del contribuente, relativa all’erroneo computo del credito di imposta indicato nell’avviso, non è necessario rinnovare l’intero procedimento di accertamento, dal momento che l’ufficio ha il potere di ridurre la richiesta originaria.

Questa diminuzione della pretesa, non equivalendo a un differente e autonomo accertamento, è ammissibile anche se effettuata per la prima volta nel giudizio di appello, con conseguente dovere, per il collegio di merito, di valutare esclusivamente la pretesa tributaria residua.

Nel caso in questione l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Ctr della Sicilia, in relazione a un avviso di accertamento con il quale sono stati rettificati i ricavi dichiarati da un’impresa. L’ufficio ha evidenziato la violazione dell’articolo 112 cpc, in quanto la Ctr ha ritenuto che «non è dato conoscere» l’importo «delle imposte da pagare, relative sanzioni ed interessi». Il ricorrente ha replicato, affermando che la questione non potesse essere sollevata nel ricorso, considerato che quanto esposto nell’avviso di accertamento è stato variato dall’ufficio in sede di controdeduzioni.

Pertanto, detta circostanza, che per ovvie ragioni non poteva essere eccepita in seno al ricorso introduttivo di primo grado, è stata tempestivamente rilevata dalla società ricorrente e in seguito in seno alle controdeduzioni e appello incidentale.

A parere del collegio di legittimità, il motivo è fondato e la replica della contribuente rende ancora più evidente la violazione dell’articolo 112 cpc da parte della Ctr siciliana, in quanto dagli atti non emerge che l’avviso di accertamento sia stato annullato per un vizio originario tempestivamente dedotto, ma bensì in seguito a un supposto errore nel quale è incorsa l’amministrazione finanziaria nel corso del giudizio tributario.

Tuttavia, secondo l’orientamento della Suprema Corte, «poiché anche nel processo tributario le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, qualora l’amministrazione finanziaria si avveda in corso di causa che è corretta e da accogliere una eccezione del contribuente relativa all’erroneo computo del credito d’imposta indicato nell’avviso impugnato, non per questo deve rinnovare l’intero procedimento amministrativo di accertamento, avendo il potere dovere di ridurre la domanda originaria».

Tale riduzione della domanda, non equivalendo a diverso e autonomo accertamento, è ammissibile anche se operata per la prima volta in appello.

Cassazione, ordinanza 2262/2018

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