Contabilità

La «prevalenza della sostanza» non vale per le stock option

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di Filippo Maisto e Riccardo Michelutti

Il decreto legislativo 139/2015 ha modificato l'articolo 2423-bis, comma 1-bis del Codice civile, prevedendo che nella redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto». La codificazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma ha imposto la revisione dei principi contabili nazionali da parte dell'Organismo italiano di contabilità, determinandone un sostanziale allineamento ai principi contabili Ias/Ifrs (si pensi alla disciplina di separazione dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari prevista dall'Oic 32 o al criterio del «trasferimento dei rischi e benefici» alla base degli Oic 13, 15 e 16).

Secondo l'opinione ad oggi dominante, il principio della sostanza troverebbe tuttavia applicazione solamente nelle fattispecie espressamente disciplinate dai nuovi principi contabili nazionali senza invece poter essere applicato in modo generalizzato dai redattori del bilancio ove manchino chiare indicazioni da parte di uno specifico principio contabile. Ciò anche alla luce della mancata revisione dell'Oic 11, relativo alle finalità ed ai postulati del bilancio d'esercizio, che deve ancora essere modificato al fine di meglio inquadrare l'operatività del principio della sostanza economica.

Pertanto, in assenza di cambiamenti dei principi contabili, diverse fattispecie continuerebbero ad essere rappresentate contabilmente sulla base del loro contenuto giuridico formale, determinando la permanenza di disallineamento rispetto alla contabilizzazione prevista dai principi Ias/Ifrs, basata sulla rappresentazione del contenuto economico-sostanziale dei fenomeni gestionali, alla luce del principio generale codificato nello Ias 8 con riferimento alle operazioni cui non si rendono applicabili specifici principi Ias/Ifrs (o interpretazioni Sic/Ifric).

Si pensi ai conferimenti di partecipazioni di controllo posti in essere tra entità under common control, che in base alla prassi contabile invalsa nell'ambito degli Ias/Ifrs, ove siano privi di “sostanza economica”, devono essere contabilizzati in continuità di valori contabili (si veda il paragrafo 1.2. dell'Opi n.1 Revised pubblicato da Assirevi nell'ottobre 2016). Un altro rilevante scostamento riguarda la contabilizzazione dei piani di stock option, che nel mondo Ias/Ifrs determinano l'imputazione a conto economico, in contropartita di una riserva di patrimonio netto, di un costo pari al fair value delle opzioni assegnate, da ripartire in funzione del vesting period.

La questione riverbera rilevanti effetti anche ai fini fiscali, in quanto determina l'irrilevanza ai fini Ires di eventuali comportamenti contabili volti a riflettere la sostanza economica di operazioni la cui rappresentazione contabile non sia ancora stata revisionata dai nuovi principi contabili nazionali.

La limitazione del principio di derivazione rafforzata alle sole fattispecie espressamente declinate nei nuovi principi contabili nazionali è confermata dall'articolo 13-bis del Dl 244/2016, posto che ai sensi del novellato articolo 83 del Tuir la deroga alle disposizioni del capo II, sezione I del Tuir opera solamente in presenza di criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dettati dai nuovi principi Oic. Tale circostanza si ricava altresì dal comma 7 dell'articolo 13-bis, del Dl 244/2016, che nel declinare il regime transitorio per la first time adoption rilevante ai fini fiscali fa espresso riferimento al «primo esercizio di applicazione dei principi contabili» di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del Dlgs 139/2015.

Ciò posto, alla luce della valenza pregiudiziale che assume la revisione degli Oic ai fini di dare ingresso al principio della derivazione rafforzata ai fini fiscali, in attesa dell'aggiornamento dei singoli Oic ancora mancanti, è auspicabile una tempestiva revisione dell'Oic 11, che rappresenta la cornice necessaria per dare accesso al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma (alla stregua di quanto accade nel mondo Ias/Ifrs con riguardo allo Ias 8).

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